Il mancato adeguamento normativo al d.lgs. n. 150/2011 non determina la nullità del giudizio (Cass. civ. Sez. 2 n. 22237 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata applicazione del rito speciale previsto dal d.lgs. n. 150/2011, in luogo del rito ordinario, non determina la nullità del giudizio né della sentenza, atteso che il vizio deve essere fatto valere tempestivamente e che il giudice decade dal potere di rilevarlo. L’inosservanza delle disposizioni sul rito non incide sulla validità dell’atto, ma può essere fatta valere solo con la conseguente applicazione del regime delle nullità, che richiede la tempestiva eccezione della parte interessata. Ne consegue che la sentenza emessa all’esito di un giudizio svoltosi con rito errato è valida se la parte non ha sollevato la questione nella prima difesa utile. Tale principio si fonda sulla natura ordinatoria delle norme sul rito, che non attengono alla giurisdizione o alla competenza, ma alla mera regolamentazione del procedimento.
Il Fatto
La società Dama S.r.l. aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della Sisal Entertainment S.p.A. per la restituzione di pagamenti non dovuti, relativi alla gestione di apparecchi da gioco. La società ingiunta aveva proposto opposizione, deducendo un proprio credito e avanzando domanda riconvenzionale. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e la domanda riconvenzionale, condannando la società ingiungente al pagamento di una somma. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione, rigettando l’appello.
La Motivazione della Corte
La ricorrente aveva dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito aveva acriticamente recepito le risultanze della consulenza tecnica, senza un autonomo percorso argomentativo. La Cassazione ha ritenuto la censura infondata, richiamando il principio del “minimo costituzionale” della motivazione, che risulta violato solo in caso di motivazione mancante, apparente o perplessa. Nella specie, la sentenza impugnata aveva esaminato le doglianze e le contestazioni alla consulenza, disattendendole specificamente.
Quanto alla mancata ammissione delle prove orali, la Corte ha ribadito l’insindacabilità del giudizio di superfluità della prova testimoniale, se non per erronei principi giuridici o incongruenze logiche. Ha altresì evidenziato che il ricorrente, per denunciare l’omessa ammissione, ha l’onere di trascrivere i capitoli di prova ritenuti decisivi, a pena di inammissibilità per difetto di autosufficienza.
Per l’omesso esame di fatti decisivi, la censura è stata dichiarata inammissibile per la ricorrenza della “doppia conforme”, non avendo la ricorrente dimostrato la diversità delle ragioni poste a base delle due decisioni di merito.
La Corte ha infine applicato l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando la ricorrente al pagamento di una somma equitativa e alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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