Tolleranza datoriale non esclude l’illiceità della condotta del dipendente (Cass. civ. Sez. I n. 7826 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di tolleranza datoriale rispetto a condotte dei dipendenti vietate da norme inderogabili, la mancata reazione del datore di lavoro non è di per sé idonea a far venir meno l’antigiuridicità della condotta, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo. L’esclusione della responsabilità disciplinare del lavoratore è configurabile solo in presenza di elementi ulteriori, capaci di ingenerare nel trasgressore la incolpevole convinzione di liceità della condotta, sì che non possa essergli mosso alcun addebito, neppure di negligenza. Il giudice di merito che si limiti a valorizzare la tolleranza, senza indagare la buona fede del dipendente e senza verificare se egli abbia fatto il possibile per rispettare il divieto, erra nell’escludere l’antigiuridicità e nell’applicare la tutela reintegratoria per insussistenza del fatto.
Il Fatto
Una società aveva intimato il licenziamento per giusta causa a un proprio dipendente, contestandogli di aver fumato nei pressi dell’area air-side in violazione del divieto di fumo, insieme ad altri colleghi.
Il giudice di primo grado aveva dichiarato illegittimo il recesso e condannato la società alla reintegra e al risarcimento del danno, con il limite di dodici mensilità. La Corte d’appello di Milano aveva respinto il gravame della società, confermando la decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo e il secondo motivo, che denunciano la contraddittorietà della motivazione: la sentenza non è affetta da nullità, perché, al di là di affermazioni apparentemente contraddittorie, individua con precisione il nucleo della questione negli effetti della tolleranza aziendale rispetto alla generalizzata violazione del divieto di fumo in area air-side, dato pacifico.
Il fulcro del ragionamento riguarda l’ottavo motivo, logicamente prioritario e ritenuto fondato. La sentenza di merito muove da dati pacifici: l’esistenza del divieto di fumo nella zona, la sua conoscenza da parte dei dipendenti e la sua violazione da parte del lavoratore e di numerosi colleghi.
In tale contesto, secondo la Corte, la tolleranza del datore di lavoro verso l’inadempimento degli obblighi contrattuali non è di per sé idonea a far venire meno l’antigiuridicità della condotta. La mancata reazione del soggetto deputato al controllo non basta. Occorrono elementi ulteriori capaci di ingenerare nel trasgressore l’incolpevole convinzione della liceità, così che nessun rimprovero possa essergli mosso.
La Corte richiama principi già affermati in tema di violazioni amministrative, ma estensibili alla responsabilità disciplinare: per l’elemento soggettivo è sufficiente la semplice colpa, e l’errore sulla liceità può escludere la responsabilità solo se inevitabile. Serve un elemento positivo, estraneo all’autore dell’infrazione, idoneo a ingenerare la convinzione della liceità senza negligenza; è necessario che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, così che l’errore risulti incolpevole e non superabile con l’ordinaria diligenza.
La Corte di merito, pur considerando pacifica l’esistenza del divieto e la consapevolezza del lavoratore, ha errato nell’attribuire alla tolleranza datoriale l’effetto di escludere l’antigiuridicità, senza indagare gli elementi ulteriori e senza verificare se il dipendente avesse in buona fede fatto il possibile per rispettare il divieto oppure avesse unicamente profittato della mancata reazione. Il terzo e il settimo motivo sono inammissibili perché non conferenti; il quinto e il sesto lo sono perché volti a criticare la ricostruzione in fatto e la valutazione delle prove, oltre i limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Nota della Redazione
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