Inammissibile il parere sulla rivalsa delle rette per minori in comunità (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 7 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo è subordinata al rispetto dei canoni di generalità e astrattezza e all’attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica. È oggettivamente inammissibile la richiesta di parere che investa l’opportunità di rivalersi sui genitori per le spese di inserimento di minori in comunità educativa o di stabilire oneri di compartecipazione a loro carico. Il quesito, in quanto connesso all’adozione di specifici atti di gestione, determina un’indebita ingerenza nella concreta attività amministrativa. La questione resta estranea alla contabilità pubblica quando i profili contabili sono marginali rispetto a problematiche giuridiche riservate ad altri organi giurisdizionali.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune toscano ha formulato richiesta di parere, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, in ordine agli oneri economici derivanti dal collocamento di minori presso comunità educative. L’ente ha chiesto se sia tenuto, o comunque abbia titolo, a rivalersi sui genitori per le spese sostenute in relazione all’inserimento dei figli minori presso una struttura residenziale, disposto in esecuzione di un provvedimento del Tribunale dei Minori o, in via d’urgenza, di un provvedimento della pubblica autorità ai sensi dell’art. 403 cod. civ.
Il Comune ha prospettato il rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio derivanti dalla non prevedibilità di tali impegni finanziari. Con il secondo quesito ha domandato se l’esenzione totale o parziale della famiglia rispetto all’onere sostenuto costituisca un’eccezione al principio generale di rivalsa integrale della spesa.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama l’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 e ricostruisce i presupposti della funzione consultiva. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile: proviene dal Sindaco, legale rappresentante dell’ente, ed è trasmessa per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali.
Il Collegio si sofferma sulla nozione di contabilità pubblica. Richiamando le Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10, accoglie una visione dinamica che sposta l’angolo visuale dalla gestione di bilancio ai relativi equilibri. L’ampliamento, tuttavia, non investe le materie in sé considerate, ma solo le questioni interpretative delle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa.
La Sezione delle autonomie ha precisato che la nozione rilevante va limitata alla sola fase finanziaria degli interventi di settore, senza estendersi a qualsivoglia attività amministrativa con effetti finanziari. Diversamente, le Sezioni regionali diverrebbero organi di consulenza generale dell’amministrazione. La presenza di pronunce di giurisdizioni diverse costituisce indicatore sintomatico dell’estraneità della questione alla contabilità pubblica.
Nel caso concreto, il primo quesito è inammissibile per difetto di generalità e astrattezza: è inevitabilmente connesso all’adozione di specifici atti di gestione. Il secondo è estraneo alla contabilità pubblica, poiché affronta questioni legate ad obbligazioni di fonte legale e a diritti assistenziali del minore, la cui spettanza è riservata all’accertamento dei competenti organi giurisdizionali. Una pronuncia sulle quote e sui criteri di compartecipazione interferirebbe con l’ambito di cognizione del giudice ordinario.
La richiesta, inoltre, non fornisce un chiaro inquadramento giuridico né indica le specifiche norme fonte dei dubbi interpretativi. La Sezione conclude per l’inammissibilità oggettiva del parere.
Nota della Redazione
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