Partecipazione indiretta in multiutility assoggettata al controllo ex art. 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 60 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di sottoscrizione di un aumento di capitale, con cui un ente locale acquisisca per la prima volta una partecipazione indiretta in una società già esistente per il tramite di una società a controllo pubblico, è assoggettato all’onere di motivazione analitica e al controllo ex art. 5, commi 3 e 4, TUSP. Il perimetro applicativo della norma, limitato ai momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria assumendo la qualifica di socio, ricorre anche nell’acquisto indiretto, non rilevando che l’ente fosse già socio della partecipata diretta. L’atto deve essere corredato di uno studio di fattibilità che dia conto della sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva e della convenienza economica, con confronto tra le alternative gestionali. In difetto, il parere della Corte è negativo; l’amministrazione può comunque procedere con motivazione rafforzata e pubblicità sul sito istituzionale.
Il Fatto
Il Comune trasmetteva alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui approvava un’operazione di aggregazione societaria: la sottoscrizione, da parte di una società a controllo pubblico partecipata dall’ente, di un aumento di capitale di altra società mediante conferimento in natura di una partecipazione detenuta in una terza società. L’operazione rientrava in un più ampio progetto di aggregazione multiutility.
Nella stessa nota di trasmissione, e poi in sede istruttoria, l’ente sosteneva la non assoggettabilità dell’atto al regime dell’art. 5 TUSP, assumendo che l’operazione avesse carattere puramente societario e non modificasse il perimetro delle partecipazioni detenute. La Sezione deferiva quindi la questione alla Camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la funzione di controllo introdotta dal novellato art. 5 TUSP, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/2022/QMIG: la pronuncia ha fisionomia atipica di parere, non preclusivo, reso su parametri predeterminati, con possibilità per l’ente di procedere comunque motivando analiticamente.
Sul piano oggettivo, il Collegio accerta che l’operazione comporta per il Comune l’acquisto di una partecipazione indiretta in una società rispetto alla quale l’ente è terzo, non detenendo alcuna partecipazione diretta né indiretta. L’ente entra così per la prima volta in contatto con una società già esistente ma estranea al proprio perimetro. Le affermazioni sull’asserita invarianza del portfolio non reggono: l’operazione imporrà di rilevare la partecipazione nella ricognizione ex art. 20 TUSP. L’atto è dunque soggetto al regime generale dell’art. 5 TUSP.
La Sezione sottolinea la contraddittorietà dell’iter seguito dall’ente, che ha trasmesso l’atto chiedendo il controllo pur sostenendone l’estraneità, e rammenta che gli articoli 7 e 8 TUSP equiparano, sotto i vincoli funzionali e motivazionali, acquisti diretti e indiretti, anche in chiave antielusiva.
Nel merito, la Corte rileva significative carenze motivazionali. L’onere sulle finalità istituzionali ex art. 4 TUSP è trattato in modo generico, con argomentazioni comuni a qualsiasi modello aggregato. L’assenza integrale di un business plan preclude ogni valutazione di ragionevolezza e attendibilità della sostenibilità finanziaria oggettiva. L’apposizione della due diligence come condizione sospensiva non sana la lacuna, alterando l’iter procedurale.
Anche la convenienza economica e la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità risultano scrutinabili solo parzialmente, essendo l’analisi condotta nella prospettiva della società controllata e non in quella dell’ente. Sui profili formali, la Corte ritiene invece assolto l’onere di consultazione pubblica. In conclusione, esprime parere parzialmente negativo, con trasmissione all’ente e obbligo di pubblicazione.
Nota della Redazione
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