Cessazione della materia del contendere nel ricalcolo della pensione dei poliziotti (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 5 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico contabile, quando l’INPS, in corso di causa, riconosce il diritto del dipendente della Polizia di Stato al ricalcolo della pensione con l’aliquota di rendimento del 2,44 per cento per ogni anno utile, ai sensi dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, e provvede alla riliquidazione e al pagamento degli arretrati, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il riconoscimento sopravvenuto del beneficio, pur con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e senza arretrati per il periodo precedente, esaurisce l’interesse del ricorrente. La compensazione delle spese è giustificata dalla novità e complessità della questione e dal pronto adeguamento dell’Istituto all’entrata in vigore della normativa.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato cessato dal servizio il 31.01.2022 e collocato in pensione con 41 anni di servizio utile, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico ai sensi dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con applicazione dell’aliquota del 2,445 per cento anziché del 44 per cento e con decorrenza dalla data di collocamento in congedo.

L’INPS, costituendosi, ha rappresentato che il ricorrente, alla data del 31.12.1995, aveva maturato meno di diciotto anni di servizio e che, dopo la legge n. 234/2021, l’Istituto aveva riconosciuto il diritto anche al personale della Polizia di Stato, ma solo con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Dopo la riliquidazione e il pagamento degli arretrati, il ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere; analoga adesione è venuta dall’Istituto.

La Motivazione della Corte

Il Giudice delle pensioni ricostruisce lo svolgimento del giudizio. L’INPS, nella memoria di costituzione, ha comunicato che, in attuazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 1/2021 e 12/2021, ha rideterminato la pensione applicando l’aliquota di rendimento del 2,44 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge n. 234/2021, senza arretrati per il periodo precedente.

Il ricorrente, a fronte della riliquidazione e del pagamento degli arretrati disposti dall’Istituto, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta acquisizione del beneficio, insistendo per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. L’Istituto ha aderito alla richiesta e ha domandato la compensazione delle spese.

Il Giudice ritiene sussistenti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere. La ridefinizione del trattamento pensionistico e il pagamento degli arretrati hanno, infatti, soddisfatto integralmente la pretesa del ricorrente, facendo venir meno l’interesse alla decisione.

Sulle spese, la complessità e la novità della questione affrontata, nonché il comportamento dell’Istituto previdenziale, che si è prontamente adeguato all’entrata in vigore della legge n. 234/2021, inducono a disporne la compensazione. La pronuncia è definitiva e assunta in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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