Rivalsa dello Stato per condanna CEDU: serve responsabilità dell’ente locale (Cass. civ. Sez. I n. 30635 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di rivalsa dello Stato, previsto dall’art. 16 bis, comma 5, l. n. 11 del 2005, per gli oneri sostenuti in esecuzione di una sentenza di condanna della Corte EDU presuppone che l’ente territoriale si sia reso responsabile di condotte poste in essere in violazione della Convenzione. Non opera alcun automatismo tra la condanna dello Stato e l’esercizio della rivalsa: il fondamento della pretesa va individuato in una responsabilità per fatto proprio dell’ente, da accertare in concreto. Compete alla Presidenza del Consiglio, in sede di adozione del decreto esecutivo, e al giudice adito, in sede di contestazione, valutare l’incidenza causale dell’azione dell’amministrazione locale e compararla con la responsabilità dello Stato. È inammissibile la censura che si risolva in una diversa valutazione di fatto, contrapposta a quella del giudice di merito senza allegazioni concrete.

Il Fatto

Un Comune è stato destinatario di un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che gli ordinava di versare allo Stato una somma a titolo di rivalsa, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9, l. n. 11 del 2005, in conseguenza di una condanna subita dall’Italia davanti alla Corte EDU per violazione dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale e dell’art. 6, paragrafo 1, CEDU.

Il Comune ha impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo, che si è dichiarato privo di giurisdizione. La causa è stata riassunta davanti al Tribunale, che ha accolto la domanda accertando l’insussistenza del credito. La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione delle Amministrazioni statali, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 219/2016. Lo Stato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 bis, comma 5, l. n. 11 del 2005, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. I ricorrenti sostengono che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 223/1983, sarebbe tornata applicabile la l. n. 2359 del 1865, con indennizzo pari al valore di mercato, e che il Comune avrebbe colpevolmente omesso di liquidare l’indennità secondo tale criterio.

La Corte ricostruisce l’ambito della rivalsa muovendo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 219/2016. Il dato letterale della norma esclude che possa configurarsi un automatismo tra condanna dello Stato e azione di rivalsa: il requisito dell’imputabilità è immanente al concetto di responsabilità ed è coerente con la finalità di responsabilizzare i diversi livelli di governo.

La Corte esamina poi la sentenza della Corte EDU posta a fondamento della pretesa. Le violazioni riscontrate — inadeguatezza dell’indennizzo, effetto retroattivo dell’art. 5 bis l. n. 359 del 1992 e durata eccessiva del processo — sono state ritenute imputabili agli organi legislativi e giurisdizionali dello Stato, senza che emergesse alcuna responsabilità del Comune. Correttamente, dunque, il giudice di merito ha applicato al procedimento espropriativo il criterio di stima allora vigente.

La Corte ricorda che, non essendo ancora avvenuta l’adesione dell’Unione europea alla CEDU, il contrasto della normativa interna con la Convenzione non consente la diretta disapplicazione da parte del giudice comune, dovendosi trattare la questione come legittimità costituzionale per eventuale violazione dell’art. 117, comma 1, Cost.

Quanto alla dedotta mancata spontanea liquidazione secondo il valore venale, la Corte rileva che i ricorrenti si limitano a una inammissibile diversa valutazione di fatto, contrapposta a quella del giudice di merito senza specificazioni sulla fondatezza degli argomenti avversari. Il ricorso è quindi respinto; nessuna statuizione sulle spese, essendo il Comune rimasto intimato, e nessuna condanna al contributo unificato, per l’esenzione delle Amministrazioni statali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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