Interruzione del processo e riassunzione della causa scindibile non colpita dall’evento (Cass. civ. Sez. II n. 16883 del 24.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, l’evento interruttivo che colpisce una delle parti opera di regola solo riguardo al procedimento di cui quella parte è parte, mentre l’altra causa non separata resta in una fase di stallo destinata a cessare per effetto della riassunzione della causa interrotta o della sua estinzione. Perché la causa non colpita dall’evento interruttivo riprenda a svolgersi è necessario un impulso di parte: la parte interessata deve proporre istanza di riassunzione entro il termine perentorio di sei mesi dalla dichiarazione di interruzione, in applicazione analogica dell’art. 289 c.p.c.; in mancanza, si determina l’estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione. La dichiarazione di interruzione emessa erroneamente per difetto del presupposto richiesto dall’art. 300 c.p.c. non comporta la nullità degli atti successivi compiuti nel rispetto del contraddittorio; in tal caso l’omessa fissazione dell’udienza di prosieguo va equiparata, in via analogica, all’ipotesi dell’art. 289 c.p.c., con l’onere della parte di chiedere l’integrazione del provvedimento.
Il Fatto
La vicenda prende avvio dal giudizio promosso davanti al Tribunale di Trani per la rimozione di opere ritenute lesive del diritto di proprietà e per il ripristino dello stato anteriore. Il convenuto contestava la domanda e chiamava in causa il condominio; il padre dell’attrice spiegava intervento adesivo dipendente. Nel corso dell’istruttoria la causa era dichiarata interrotta all’udienza del 20 gennaio 2016, per la sopravvenuta morte dell’interventore.
Il convenuto depositava un’istanza il 5 febbraio 2016 e, successivamente, il 27 giugno 2016 chiedeva la riassunzione e la fissazione dell’udienza per la prosecuzione tra le parti diverse dagli eredi. Il Tribunale dichiarava l’estinzione dell’intero giudizio, non riassunto entro il 20 aprile 2016 nei confronti di alcuna parte. La Corte d’appello di Bari respingeva l’impugnazione, escludendo che l’istanza di febbraio potesse valere come riassunzione per difetto della richiesta di fissazione dell’udienza, e condannava l’appellante alle spese e al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
La Motivazione della Corte
Investita del ricorso, la Corte esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità sollevate in controricorso, escludendone il fondamento: il ricorso è chiaro e consente di comprendere le censure; non opera il principio della doppia conforme, riferito al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qui non dedotto; non è necessario che la parte enunci in ricorso il principio di diritto che assume disatteso.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro nomofilattico di riferimento. La dichiarazione di interruzione emessa per difetto del presupposto dell’art. 300 c.p.c. non vizia gli atti successivi compiuti nel rispetto del contraddittorio; l’omessa fissazione dell’udienza di prosieguo configura una fattispecie equiparabile, in via analogica, a quella dell’art. 289 c.p.c., con il conseguente onere della parte di chiedere l’integrazione del provvedimento.
La Corte richiama quindi il principio secondo cui, in caso di trattazione unitaria di cause connesse e scindibili, l’evento interruttivo relativo a una parte opera solo per il procedimento di cui quella parte è titolare: la causa non separata resta in fase di stallo, destinata a cessare con la riassunzione della causa interrotta o con la sua estinzione. Perché l’altra causa riprenda, occorre un impulso di parte entro il termine perentorio di sei mesi.
Su queste basi il primo motivo è accolto. La Corte di merito, pur muovendo dal presupposto delle cause scindibili e qualificando l’interventore come litisconsorte facoltativo, si è soffermata solo sull’istanza del 5 febbraio 2016, trascurando che con la seconda istanza del 27 giugno 2016 il convenuto aveva tempestivamente chiesto la riassunzione della causa scindibile non colpita dall’evento interruttivo. Il Tribunale avrebbe dovuto fissare nuova udienza per la prosecuzione e dichiarare l’estinzione solo quanto alla causa scaturita dall’intervento adesivo.
La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con assorbimento delle censure restanti e rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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