Sottoscrizione dell’avviso di accertamento e delega del funzionario (Cass. civ. Sez. V n. 30636 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, l’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 impone che l’avviso di accertamento sia sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato nell’esercizio dei poteri organizzativi. Non è richiesta la qualifica dirigenziale in capo al sottoscrittore, essendo sufficiente l’appartenenza alla carriera direttiva. Ne consegue che nessun effetto sulla validità dell’atto può derivare dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della sanatoria retroattiva degli atti privi di sottoscrizione. Gli accertamenti di fatto sulla preesistenza della delega sono riservati al giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità.

Il Fatto

Con avviso di accertamento notificato nel 2014, l’Agenzia delle entrate contestava a una contribuente, titolare di una farmacia, maggiori imposte per l’anno d’imposta 2010, sulla base di distinti rilievi tra cui la ricostruzione induttiva di ricavi superiori a quelli dichiarati. L’atto impositivo veniva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Perugia, deducendo in via preliminare la nullità dell’atto per omessa sottoscrizione da parte di soggetto legittimato e, nel merito, l’infondatezza della pretesa impositiva.

La Commissione provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l’accertamento limitatamente al rilievo relativo alla ricostruzione induttiva dei ricavi. Avverso tale decisione proponevano appello sia l’Agenzia delle entrate sia la contribuente; la Commissione tributaria regionale dell’Umbria, previa riunione degli appelli, li respingeva entrambi. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

La Motivazione della Corte

La ricorrente lamentava l’assenza di sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di un funzionario appartenente alla carriera direttiva, ovvero munito di valida delega non allegata all’atto. Invocava, a sostegno, la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 44 del 2012, nella parte in cui sanava retroattivamente gli atti privi di sottoscrizione da parte di soggetto legittimato.

Il motivo è stato disatteso. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio, indipendentemente dalla qualifica dirigenziale eventualmente ricoperta, o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato nell’esercizio dei poteri organizzativi (Cass. n. 18515 del 2010).

In seguito la Corte ha ribadito che gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale. Ne consegue che nessun effetto sulla validità di tali atti può derivare dalla declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012 (Cass. n. 22810 del 2015; Cass. n. 5177 del 2020).

La Corte ha poi evidenziato che la Commissione tributaria regionale aveva già accertato la preesistenza di una delega in favore del funzionario sottoscrittore, corroborandone la validità, e che l’onere probatorio gravava sulla parte che intendeva coltivare l’eccezione, senza che esso fosse stato assolto. Tali accertamenti di fatto sono insindacabili in sede di legittimità, salvo vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., nella specie neppure prospettato.

La memoria difensiva della contribuente non ha ampliato il perimetro della censura, limitandosi a dettagli già evocati nel ricorso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 2.400,00 per compensi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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