Rivalutazione del danno da mancato recepimento della Direttiva 2004/80/CE dal fatto lesivo (Cass. civ. Sez. III n. 7331 del 19.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pretesa risarcitoria verso lo Stato per omessa, tardiva o incompleta trasposizione dell’art. 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE ha natura di responsabilità contrattuale e postula, quale situazione giuridica presupposta, lo status di vittima di reato intenzionale violento o di congiunto superstite della stessa. Tale status si acquista con il verificarsi dell’evento lesivo. Pertanto il diritto al risarcimento sorge in relazione a ciascuna fattispecie nel momento del fatto dannoso. Essendo debito di valore, la somma va annualmente rivalutata secondo gli indici Istat con decorrenza dal giorno del fatto dannoso, e non dalla scadenza del termine di trasposizione della Direttiva, fino alla conversione in debito di valuta con la liquidazione. Dall’importo così determinato va detratta, ai sensi della compensatio lucri cum damno, l’eventuale somma corrisposta a titolo di indennizzo ex lege n. 122 del 2016.
Il Fatto
Un congiunto superstite di una vittima di omicidio convenne la Presidenza del Consiglio dei Ministri davanti al Tribunale di Bologna, con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., chiedendo il risarcimento del danno da mancato recepimento della Direttiva 2004/80/CE. Il responsabile del reato, condannato in sede penale, non aveva adempiuto all’obbligo di pagamento della provvisionale risarcitoria, essendo privo di disponibilità economiche.
Il Tribunale rigettò la domanda. La Corte d’appello di Bologna l’accolse e condannò l’amministrazione al pagamento di Euro 50.000, oltre rivalutazione monetaria calcolata dalla data di scadenza del termine per la trasposizione della Direttiva, e interessi legali. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione lamentando che la rivalutazione fosse stata ancorata a quella data anziché a quella del fatto dannoso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dai principi consolidati sulla responsabilità dello Stato italiano per omesso recepimento della Direttiva 2004/80/CE, enunciati all’esito del dialogo con la Corte di Giustizia (sentenza 11 ottobre 2016, in C-601/14, e sentenza 16 luglio 2020, in C-129/19). Tra questi, rilevano in particolare la distinzione tra l’azione indennitaria ex lege n. 122 del 2016 e l’azione risarcitoria verso lo Stato, aventi causae petendi e petita distinti.
Il Collegio ribadisce che la domanda risarcitoria ha ad oggetto l’accertamento di un’obbligazione risarcitoria nascente da un illecito ex contractu, e non dal fatto illecito di cui all’art. 2043 cod. civ. L’azione non è subordinata alla preventiva escussione del responsabile del reato.
Nel caso concreto risulta azionata proprio la pretesa risarcitoria per l’inadempimento statuale all’obbligo di trasposizione tempestiva. Essa postula, quale presupposto, lo status di vittima di reato intenzionale violento o di congiunto superstite (art. 11 legge n. 122 del 2016), che si acquista nel momento in cui si verifica l’evento lesivo.
La pretesa, avendo natura di debito di valore, deve essere annualmente rivalutata secondo gli indici Istat con decorrenza dal giorno del fatto dannoso, e non dalla precedente scadenza del termine di trasposizione, sino al giorno in cui, con la liquidazione, si converte in debito di valuta. Il ricorso è dunque fondato. Quanto alla fattispecie, il giorno del fatto dannoso va individuato nel 21 novembre 2009, risultando erronea la diversa indicazione contenuta in ricorso.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla decorrenza della rivalutazione e, decidendo nel merito, statuisce che la somma di Euro 50.000 va rivalutata dal 21 novembre 2009 e accresciuta degli interessi legali. Le spese di legittimità sono compensate.
Nota della Redazione
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