Danni da cani randagi: responsabilità esclusiva della ASL e onere di prova della colpa del comune (Cass. civ. Sez. 3 n. 5488 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi va radicata in capo all’ente o agli enti cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro n. 281/1991, attribuiscono il dovere di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione, ossia il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti. La titolarità di generici compiti di prevenzione del randagismo, quale il controllo delle nascite, non è sufficiente a fondare la legittimazione passiva. La responsabilità della pubblica amministrazione per i danni da animali randagi è soggetta alle regole dell’art. 2043 c.c., con la conseguenza che è onere del danneggiato allegare e provare la colpa dell’ente e il nesso di causa tra questa e il danno, non potendo l’elemento soggettivo essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbia causato il danno.
Il Fatto
Un cittadino conveniva in giudizio il Comune e l’ASL per ottenere il risarcimento dei danni subiti dopo essere stato azzannato da un cane randagio. Il giudice di primo grado respingeva la domanda, ma la Corte d’appello, riformando la decisione, condannava gli enti in solido al risarcimento.
Il Comune proponeva ricorso per cassazione, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e la mancata allegazione e prova di una propria condotta colposa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sul difetto di legittimazione passiva. Gli Ermellini hanno chiarito che, nel caso della Regione Campania, la legge regionale n. 16/2001 attribuisce il servizio di accalappiamento dei cani vaganti e il loro trasferimento presso i canili ai servizi veterinari delle ASL, mentre riserva ai Comuni solo il compito di munirsi dei canili e di assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani. La pronuncia ha quindi limitato l’applicazione dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il ricovero implicherebbe la cattura ai soli casi in cui non sia specificamente prevista una competenza separata per l’accalappiamento, confermando che la responsabilità grava esclusivamente sull’ente cui è affidato il compito di cattura e custodia.
La Suprema Corte ha altresì ritenuto non assorbito e fondato il secondo motivo, riguardante il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della colpa. Richiamando un proprio precedente, ha ribadito che la responsabilità della P.A. per i danni cagionati da cani randagi è soggetta alle regole dell’art. 2043 c.c.: l’elemento soggettivo del fatto illecito non può essere presunto dal mero evento, ma esige la dimostrazione dell’insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo. Solo dopo tale prova, il nesso causale può essere dimostrato anche ricorrendo al criterio della “concretizzazione del rischio”, che è criterio di spiegazione causale e non di accertamento della colpa.
Poiché dall’esame della domanda iniziale non emergevano specifici profili di negligenza addebitati al Comune, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’ente locale, dichiarando invece passata in giudicato la condanna della sola ASL.
Nota della Redazione
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