Compenso del perito parametrato all’indennizzo e interpretazione letterale del contratto (Cass. civ. Sez. III n. 6444 del 11.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso del professionista commisurato a una percentuale dell’indennizzo assicurativo costituisce criterio di quantificazione dell’onorario e non integra un’obbligazione di risultato. Il riferimento contrattuale all’indennizzo “che sarà corrisposto dalle Assicuratrici” non subordina il diritto al compenso all’effettiva corresponsione dello stesso all’assicurata, né al buon esito del procedimento stragiudiziale di stima. In tema di interpretazione del contratto, il primo strumento è il senso letterale delle parole, ma solo se esso è univoco può escludersi il ricorso agli altri canoni ermeneutici. L’interpretazione del contratto è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica, non per la semplice preferenza accordata a una tra più letture astrattamente plausibili.
Il Fatto
Una cooperativa, conduttrice di un immobile interessato da un incendio, conferì a un perito l’incarico di stimare i danni e quantificare l’indennizzo dovuto dalle assicuratrici in forza di due polizze. Il contratto prevedeva un compenso pari al 5% dell’indennizzo che la compagnia avrebbe versato, con copertura assicurativa estesa a tale compenso entro il medesimo limite.
Il perito partecipò al collegio peritale, che giunse a una stima consacrata in un verbale finale da lui non sottoscritto. L’indennizzo fu poi corrisposto non alla cooperativa, ma direttamente al proprietario dell’immobile, in esecuzione di una sentenza. Il perito agì in giudizio contro la cooperativa e il suo liquidatore per ottenere il compenso pattuito. Il Tribunale di Trieste lo accolse; la Corte d’appello di Trieste confermò, limitando la condanna alla quota relativa al compenso del perito. Il liquidatore ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1362, 1363, 1369 e 2233 c.c., sostenendo che, alla stregua dell’interpretazione letterale, il compenso sarebbe stato dovuto solo al raggiungimento del risultato, ossia all’ottenimento dell’indennizzo in favore della cooperativa all’esito del procedimento stragiudiziale.
La Corte ha preliminarmente richiamato il principio per cui l’accertamento della volontà delle parti è indagine di fatto affidata al giudice di merito; il ricorrente per cassazione, per far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, deve indicare le norme violate e precisare in quale modo il giudice del merito se ne sia discostato (Cass. n. 9461/2021).
Nel merito, la clausola contrattuale prevedeva un compenso del 5% dell’indennizzo netto corrisposto dalle assicuratrici, senza specificare in favore di chi e in forza di quale titolo. Secondo la Corte, tale formulazione è compatibile con l’interpretazione dei giudici di secondo grado, che avevano ravvisato nel riferimento all’indennizzo unicamente il criterio di quantificazione del corrispettivo di un contratto concepito come oneroso.
Ha richiamato il principio secondo cui il senso letterale delle parole è il primo strumento interpretativo, ma solo se ambiguo può farsi ricorso agli altri canoni (Cass. n. 33451/2021; Cass. n. 5595/2014). Nel caso di specie, il testo è privo di congiunzioni ipotetiche che condizionino il diritto al compenso all’effettiva erogazione nei confronti della cooperativa o all’operato del perito. Il riferimento all’obbligazione di risultato non si attaglia alla fattispecie, poiché la possibilità di ottenere l’indennizzo esulava dal perimetro della diligenza del perito.
La Corte ha infine ribadito che l’interpretazione del contratto è sindacabile in legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica, non quando il giudice di merito abbia scelto una tra più letture plausibili (Cass. n. 11254/2018; Cass. n. 18214/2024). Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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