Rivendicazione e usucapione: nessun litisconsorzio necessario coi terzi detentori (Cass. civ. Sez. II n. 31723 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di rivendicazione non dà luogo a un’ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di eventuali terzi che vantino o possano vantare diritti sulla cosa contrastanti con il diritto di proprietà fatto valere in giudizio dall’attore. L’unica conseguenza è che la sentenza, facendo stato solo tra le parti, non è opponibile ai terzi rimasti estranei al giudizio, senza che possa essere considerata inutiliter data. Nel caso di detenzione del bene da più soggetti, l’azione di rilascio può essere esercitata nei confronti di uno solo di essi, senza necessità di integrare il contraddittorio verso gli altri, mentre l’obbligazione risarcitoria eventualmente connessa è per sua natura solidale e non genera litisconsorzio necessario. Ai fini dell’usucapione di un bene già in possesso del de cuius, lo stato di compossesso dei coeredi non fa venir meno, verso i terzi estranei alla successione, il carattere esclusivo del possesso, ma opera solo nei rapporti interni tra coeredi.

Il Fatto

Una società conveniva in giudizio alcuni soggetti per ottenere la rimozione di manufatti abusivi realizzati su un terreno di sua proprietà, il rilascio delle aree detenute senza titolo e il risarcimento dei danni. I convenuti proponevano domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione dei terreni.

Il Tribunale rigettava le domande attrici e accoglieva quelle riconvenzionali. La Corte d’appello accoglieva per quanto di ragione il gravame, accertava l’abusiva occupazione e condannava al rilascio e alla rimozione dei beni solo nei confronti degli eredi di due dei convenuti, dichiarando l’intervenuto acquisto per usucapione in favore di altri due e rigettando la domanda risarcitoria. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi dei due convenuti soccombenti.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. e l’inesistenza delle sentenze di merito, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di un soggetto deceduto prima della notifica dell’atto introduttivo, in asserita presenza di una causa inscindibile. Il motivo è infondato.

La Corte rileva che l’attrice aveva tentato di notificare la citazione anche a tale soggetto, risultato deceduto dalla relata e dal certificato di morte, senza poi provvedere verso i suoi eredi né formalizzare una rinuncia alla domanda. I ricorrenti, però, hanno omesso di trascrivere le conclusioni dell’atto di citazione, in violazione del principio di autosufficienza, precludendo al Collegio la verifica sulla indispensabilità della presenza processuale di quel soggetto.

Nel merito, l’azione di rivendicazione non integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario verso i terzi che vantino diritti contrastanti: la sentenza, facendo stato solo tra le parti, non è opponibile agli estranei e non è inutiliter data. Nel caso di detenzione senza titolo da più soggetti, l’azione di rilascio può essere proposta verso uno solo di essi, mentre l’obbligazione risarcitoria connessa è solidale e non impone il litisconsorzio. Non è configurabile, dunque, una causa inscindibile.

La Corte esclude anche la violazione del principio sulla notificazione inesistente a soggetto già deceduto, poiché sono insanabilmente nulle solo le sentenze pronunciate nei confronti del deceduto prima dell’inizio del processo; nella specie la sentenza di secondo grado ha statuito solo verso gli eredi di due convenuti.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e la mancata valorizzazione delle deposizioni testimoniali. Il motivo è inammissibile: la violazione della norma sull’onere della prova si configura solo se il giudice abbia attribuito l’onere a una parte diversa da quella gravata, non quando ritenga erroneamente assolto il relativo onere. Restano riservate al giudice del merito la valutazione e l’attendibilità delle prove, ed è insindacabile in sede di legittimità il peso probatorio attribuito alle testimonianze.

Con il terzo motivo, relativo agli artt. 1140, 1142 e 1146 cod. civ., la Corte riconosce che il giudice d’appello ha confuso i piani, pretendendo la prova di un possesso esclusivo anziché di un compossesso. Ricorda che il compossesso dei coeredi non fa venir meno, verso i terzi estranei alla successione, il carattere esclusivo del possesso e non impedisce la successio possessionis. Il motivo è però infondato, poiché ciò che il giudice ha valorizzato è stato il difetto di prova del tempo del possesso esclusivo e della qualità delle relazioni di possesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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