Azione nunciatoria, fase di merito nulla senza domanda di parte (Cass. civ. Sez. II n. 31725 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azioni di nunciazione, il procedimento cautelare si conclude con l’ordinanza di accoglimento o di rigetto del giudice monocratico o del collegio in sede di reclamo. Il successivo processo di cognizione sul diritto cautelato richiede un’autonoma domanda di merito, proposta nelle forme di rito e con uno specifico contenuto assertivo, non potendo essere vicariata dal provvedimento del giudice che ha emesso la misura cautelare. Il processo di cognizione che si svolge in difetto dell’atto propulsivo di parte, a causa dell’erronea fissazione giudiziale di un’udienza posteriore all’ordinanza cautelare, è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, rilevabile d’ufficio dal giudice ai sensi degli artt. 99 c.p.c. e 2907 c.c. e non sanata dall’instaurarsi del contraddittorio tra le parti.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un ricorso per denuncia di nuova opera proposto dalla proprietaria di una quota maggioritaria di alcuni fondi, a fronte di lavori edilizi intrapresi dalle comproprietarie di una quota minoritaria. Il giudice adito accoglieva il ricorso nunciatorio, con ordinanza poi confermata in sede di reclamo, ordinando la sospensione degli interventi di completamento e rifinitura dell’immobile.
Il giudizio di merito si concludeva con sentenza del tribunale che accoglieva le domande attoree, confermando la misura cautelare e rigettando l’eccezione di usucapione delle convenute. La corte d’appello rigettava il gravame, escludendo la decadenza della ricorrente per non aver iniziato il giudizio di merito, sul rilievo che era stato il giudice della fase cautelare a fissare la data di prosecuzione. Le soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità del procedimento per mancanza dell’atto propulsivo di parte.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla formulazione ratione temporis dell’art. 669-octies c.p.c., il cui quinto comma, nel testo applicabile prima delle modifiche del 2005, includeva le azioni nunciatorie tra i provvedimenti per i quali ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito. In base all’art. 669-novies c.p.c., se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio, il provvedimento cautelare perde efficacia.
Il passaggio chiave è la netta separazione tra fase cautelare e processo di cognizione. Quest’ultimo, osserva il Collegio, richiede un’autonoma domanda giudiziale, con i requisiti di rito e un contenuto di merito, non potendo essere sostituito da un provvedimento del giudice che disponga la prosecuzione davanti a sé con le forme della cognizione ordinaria.
La sentenza impugnata, pur consapevole della nullità, aveva condiviso la tesi della non imputabilità del ritardo alla parte. La Corte la corregge: la violazione del principio della domanda determina una nullità stabilita per ragioni di ordine pubblico processuale, quindi assoluta e rilevabile d’ufficio, non relativa.
Né opera la sanatoria ex art. 156, terzo comma, c.p.c.: lo scopo della domanda giudiziale non è l’instaurazione del contraddittorio, ma la definizione dei contenuti assertivi del processo. Irrilevante, dunque, che la fase di cognizione si sia svolta nel pieno contraddittorio, richiamandosi sul punto Cass., Sez. 2, n. 7260 del 2015 e Cass., Sez. 2, n. 21491 del 2018. La Corte esclude inoltre che il provvedimento interlocutorio di rinvio abbia consentito alle convenute di espletare attività difensive quali chiamate in causa e domande riconvenzionali.
Il ricorso è accolto sul primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione senza rinvio e decisione nel merito: dichiarata la nullità dell’intero procedimento e delle sentenze di merito, con condanna dei resistenti alle spese.
Nota della Redazione
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