Rottamazione bis ed estinzione del giudizio di cassazione per definizione agevolata (Cass. civ. Sez. V n. 4657 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata della lite fiscale, quando il debitore dichiari di avvalersi della rottamazione ai sensi del d.l. n. 148 del 2017, richiamato dall’art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla legge n. 225 del 2016, con impegno a rinunciare al giudizio, e segua la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia del debitore se ricorrente, ovvero per estinzione ex lege se resistente o intimato. Il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente, così che alcunché va disposto sulle spese. La pronuncia di estinzione, e non di rigetto, inammissibilità o improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di contributo unificato.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento per I.V.A., I.R.P.E.F. e I.R.A.P., relativo all’anno di imposta 2004, conseguente a un accertamento induttivo. Il contribuente aveva impugnato l’atto dinanzi alla C.T.P., che lo aveva accolto parzialmente. Entrambe le parti avevano proposto appello e la C.T.R. della Sicilia, con sentenza depositata il 16/04/2013, aveva accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; il contribuente si è costituito con controricorso. Nelle more del giudizio, quest’ultimo ha notificato e depositato un atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., dando atto di avere presentato istanza di definizione della lite ai sensi del d.l. n. 148 del 2017 e chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dal controricorrente, fondata sull’asserita inesistenza della notifica per mancanza di procura in favore dell’Avvocato dello Stato richiedente. Con ordinanza interlocutoria n. 19593 del 2023 la causa era stata rinviata a nuovo ruolo per chiarire la riferibilità, alla cartella oggetto di definizione agevolata, dell’avviso di accertamento impugnato.

Il contribuente ha chiarito, con memoria e documentazione, che la cartella oggetto di rottamazione era stata formata a seguito dell’iscrizione a ruolo delle somme portate dall’avviso di accertamento oggetto del giudizio; l’Agenzia nulla ha osservato. Dalla documentazione risulta anche il pagamento dell’imposta dovuta, null’altro essendo dovuto al creditore.

La Corte ha quindi enunciato la regola: in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto ex art. 391 cod. proc. civ. Il richiamo è all’argomento di Cass., Sez. 6, n. 24083 del 2018.

Quanto alle spese, la Corte ha escluso ogni statuizione: tanto nella rinuncia del debitore ricorrente quanto nell’emersione della fattispecie ex art. 6 in situazione in cui il debitore sia resistente, il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

Infine, la natura della pronuncia — estinzione e non rigetto, inammissibilità o improponibilità — esclude l’obbligo di versare il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo l’argomento di Cass., Sez. 3, n. 20697 del 2021. La Corte ha aggiunto che la norma non sarebbe comunque applicabile, essendo la ricorrente un’amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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