Improcedibile il ricorso se manca la copia autentica della sentenza notificata (Cass. civ. Sez. II n. 7593 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel ricorso per cassazione la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata integra un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, le impone di depositare, nel termine di cui all’art. 369, comma 2 n. 2), cod. proc. civ., la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica. Il mancato deposito è sanzionato con l’improcedibilità e impedisce alla Corte di verificare il rispetto del termine breve stabilito dall’art. 325 cod. proc. civ. L’omissione non è recuperabile mediante la successiva e tardiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato il rigetto della loro domanda di risarcimento dei danni da difetti costruttivi di un immobile acquistato nel 2004. Gli intimati che si erano costituiti hanno notificato distinti controricorsi; alcuni intimati non hanno svolto attività difensiva. Ricorrenti e taluni controricorrenti hanno depositato memoria.
La questione decisiva è preliminare: la sentenza impugnata era stata notificata ai ricorrenti, come dagli stessi dichiarato, ma la copia autentica con relata di notifica non è stata depositata. Da qui l’improcedibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare e assorbente l’adempimento previsto dall’art. 369, comma 2 n. 2), cod. proc. civ. I ricorrenti, pur dando atto che la sentenza era stata loro notificata, non hanno depositato la copia autentica munita della relata, come confermato dall’attestazione della Cancelleria.
Tale mancato deposito è espressamente previsto a pena di improcedibilità e impedisce alla Corte di verificare, una volta accertata la notifica del provvedimento, se il ricorso sia stato notificato nel rispetto del termine breve fissato dall’art. 325 cod. proc. civ.
Il principio è ribadito sul rilievo che la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale e, quale manifestazione di autoresponsabilità, impegna la parte a subirne le conseguenze. Sorge così l’onere di depositare, entro il termine dell’art. 369, la copia con relata di notifica, senza possibilità di recupero tramite la successiva e tardiva produzione ex art. 372 cod. proc. civ. A sostegno la Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 21349 del 2022, Cass. n. 24023 del 2023, Cass. n. 15832 del 2021 e Cass. n. 1295 del 2018.
Nel caso concreto l’omissione determina l’improcedibilità, poiché la sentenza di appello è stata pubblicata il 9 ottobre 2018 e il ricorso risulta notificato il 21 dicembre 2018, oltre il termine di sessanta giorni. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio e con il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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