Doppia conforme e sindacato sulla giusta causa del dirigente (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2076 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello confermativa, quando la pronuncia di secondo grado è fondata sul medesimo iter logico-argomentativo della decisione di primo grado in relazione ai fatti principali, opera la doppia conforme e la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori. La doglianza sulla valutazione delle prove ex art. 116 cod. proc. civ. si risolve in una contestazione riservata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se congruamente argomentata. In materia di licenziamento per giusta causa, la valutazione di gravità e proporzionalità della condotta rientra nell’attività di sussunzione del giudice di merito e non è sindacabile se non nei limiti della ragionevolezza.
Il Fatto
Un dirigente, già direttore generale di una società operante nella distribuzione alimentare, impugna il licenziamento disciplinare intimatogli nel 2012 a seguito di due contestazioni. Chiede la declaratoria di illegittimità del recesso e la condanna della società al pagamento delle indennità previste dal contratto individuale e dal CCNL dirigenti Confcommercio, oltre all’indennità sostitutiva del preavviso.
Il Tribunale rigetta le domande; la Corte d’Appello di Cagliari conferma la decisione di primo grado. Il dirigente propone quindi ricorso per cassazione articolando più motivi, incentrati sull’apprezzamento delle prove, sull’interpretazione della delibera del consiglio di amministrazione e sul giudizio di proporzionalità della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto i profili di censura riferiti all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., rilevando che essi non sono ammissibili in presenza di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ. (ora art. 360, comma 4, cod. proc. civ.). Quando la decisione di appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni, il ricorso può essere proposto solo per i motivi di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4). La Corte precisa che la doppia conforme ricorre anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico e che non osta l’aggiunta di argomenti ulteriori, richiamando Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023 e n. 26934/2023.
Quanto alle censure di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., il Collegio osserva che la doglianza circa il maggior peso attribuito ad alcune prove piuttosto che ad altre attiene all’attività valutativa consentita al giudice di merito e, se congruamente argomentata, è insindacabile in sede di legittimità, come affermato da S.U. n. 34476/2019 e n. 36349/2023. Parimenti, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile solo se il giudice ha attribuito l’onere della prova a parte diversa da quella onerata, non quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove.
Con riguardo ai motivi sull’interpretazione del contratto e delle delibere societarie, la Corte ribadisce che l’accertamento della volontà delle parti è indagine di fatto affidata al giudice di merito. Richiamando Cass. n. 3964/2019 e Cass. n. 9461/2021, precisa che non è consentito dolersi in cassazione della scelta tra più interpretazioni plausibili, né la censura può risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione della parte a quella accolta. La sentenza d’appello può inoltre essere motivata per relationem, purché dia conto delle ragioni della conferma rispetto ai motivi di gravame.
Da ultimo, il sesto motivo è inammissibile. In tema di licenziamento per giusta causa, la valutazione di gravità e proporzionalità della condotta rientra nell’attività di integrazione della clausola generale dell’art. 2119 cod. civ., non sindacabile se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza. Nel caso concreto il merito ha accertato un conflitto di interessi e un comportamento in contrasto con le deliberazioni del consiglio di amministrazione e con il dovere di fedeltà. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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