Adeguamento retributivo dei dipendenti pubblici all’estero e parametro costituzionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8680 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 157, comma 2, d.P.R. n. 18 del 1967, nel testo applicabile ratione temporis, non attribuisce all’amministrazione una mera facoltà discrezionale di adeguare la retribuzione dei dipendenti pubblici in servizio all’estero, ma fonda un vero e proprio diritto alla revisione, da leggersi in senso costituzionalmente adeguato. Al maturare di situazioni di inadeguatezza e sproporzione rispetto all’art. 36 Cost., il lavoratore vanta il diritto all’adeguamento sulla base dei parametri indicati dal primo comma della stessa disposizione. La valutazione sulla conformità della retribuzione al parametro costituzionale riveste carattere officioso: il lavoratore deve provare solo il lavoro svolto e l’entità della retribuzione, non anche la sua insufficienza o non proporzionalità, che costituiscono criteri giuridici di accertamento riservati al giudice.

Il Fatto

Alcuni lavoratori, dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio in Germania con contratti regolati dalla legge italiana, hanno agito in giudizio per ottenere l’adeguamento retributivo previsto dall’art. 157, comma 2, d.P.R. n. 18 del 1967. La domanda è stata respinta in primo grado e la Corte d’appello di Roma ha confermato il rigetto con la sentenza n. 464/2018.

La Corte territoriale ha ritenuto che la norma non prospetti alcun diritto alla revisione, rimettendo ogni intervento alla discrezionalità dell’amministrazione, e ha escluso che la pretesa potesse trovare fondamento nell’art. 36 Cost., per difetto di specifiche allegazioni sul punto. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi; il Ministero ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 157, comma 2, d.p.r. n. 18 del 1967 in relazione all’art. 36 Cost., è ritenuto fondato. La Corte di merito aveva disatteso la domanda sul presupposto che la norma configurasse solo un aumento possibile della retribuzione, senza tempi né misura predeterminati, e dunque rimesso alla scelta dell’amministrazione.

La Suprema Corte rileva che tale lettura, pur muovendo dalla lettera della disposizione, non è aderente al testo e alla ratio della norma. Il secondo comma stabilisce infatti che la retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento del primo comma e all’andamento del costo della vita. La formula non è una semplice facoltà, ma il presupposto di un diritto all’adeguamento che si correla alla valenza direttamente precettiva dell’art. 36 Cost.

La decisione dà continuità a un proprio precedente, Cass. Sez. L n. 17504 del 2023, secondo cui la revisione non può dirsi rimessa all’arbitrio della pubblica amministrazione datrice di lavoro e la norma va interpretata in senso costituzionalmente adeguato: al maturare di situazioni di inadeguatezza e sproporzione sussiste il diritto all’adeguamento sulla base dei parametri del primo comma. Il diritto non sorge tuttavia al mutare di un singolo parametro, ma dipende dal complessivo ricorrere delle condizioni di adeguatezza e proporzionalità.

Sul piano processuale, la Corte distingue il caso dal precedente richiamato: là il giudice di merito aveva ampiamente motivato sull’assenza dei presupposti, qui invece la Corte territoriale, dopo aver erroneamente interpretato la disposizione, ha apoditticamente dedotto l’assenza di specifiche allegazioni, trascurando che la valutazione riveste carattere officioso. In virtù della forza cogente del diritto alla giusta retribuzione, spetta al giudice di merito valutarne la conformità ai criteri dell’art. 36 Cost.; il lavoratore che la contesti deve provare solo il lavoro svolto e l’entità della retribuzione.

Il primo motivo è dunque accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi, e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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