Responsabilità contabile del dipendente infedele e prescrizione del danno da disservizio (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 39 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, quando le condotte generative del danno erariale siano oggetto di occultamento doloso e di indagine in sede penale, il dies a quo della prescrizione quinquennale va individuato nel rinvio a giudizio, momento di effettiva conoscenza del fatto dannoso nel suo nucleo essenziale. Il danno da disservizio non è in re ipsa e deve essere provato, anche mediante valutazione equitativa fondata su criteri oggettivi e verificabili. Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è perseguibile anche a fronte di sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile, poiché l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. introduce una mera condizione di proponibilità e non equipara la sentenza applicativa della pena a una pronuncia di condanna, restando ferma l’autonomia del giudice contabile nella valutazione dei fatti.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio una dipendente comunale addetta all’anagrafe, contestandole un danno complessivo di oltre euro 26.000, articolato in tre voci: il danno da disservizio per le spese di ripristino, il danno da esercizio illecito di pubbliche funzioni e il danno all’immagine dell’ente locale.

La vicenda trae origine da indagini penali sfociate in una sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile, con cui la convenuta è stata condannata per corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e rivelazione di segreti d’ufficio: rilasciava carte d’identità e definiva pratiche di residenza a stranieri dietro pagamento, con residenze fittizie e documentazione carente. La difesa ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da disservizio, contestando nel merito l’an e il quantum delle voci risarcitorie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di prescrizione. Per la prima voce di danno da disservizio, le attività di verifica e controllo straordinario sono state svolte a valle dell’intervento di polizia del 2 maggio 2023, mentre l’atto interruttivo, costituito dall’invito a dedurre, è del 29 maggio 2025: il termine quinquennale non è decorso.

Per la seconda voce, la Corte individua il dies a quo nel rinvio a giudizio del 19 marzo 2024, richiamando la giurisprudenza contabile consolidata: in presenza di occultamento doloso, la scoperta del danno coincide con il concreto disvelamento delle linee essenziali dell’attività illecita e del pregiudizio. Il Collegio estende il principio anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 1/2026 all’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, che àncora la decorrenza, in caso di occultamento doloso, alla data della scoperta.

Nel merito, la Corte ricostruisce le tipologie di danno da disservizio elaborate dalla giurisprudenza, soffermandosi sul disservizio da ripristino della legalità e su quello da mancata resa del servizio, qualificato come “servizio apparente” per la rottura del sinallagma funzionale. Esclude che il danno operi automaticamente per la sola violazione di legge, richiedendo prova dell’an e ammettendo la valutazione equitativa solo in presenza di incertezza oggettivamente non eliminabile sul quantum.

La prima voce è provata dalla nota della Direttrice Generale del 30 aprile 2025, che quantifica in euro 1.335,29 le ore e i costi del personale impiegato; irrilevante il concorso di altri soggetti, poiché solo la convenuta era dipendente dell’ente. La seconda voce è quantificata equitativamente in euro 1.000, in ragione del numero di episodi emersi in sede penale e dello stipendio medio di un addetto all’anagrafe.

Quanto al danno all’immagine, la Corte ne afferma la perseguibilità anche a fronte di patteggiamento, ribadendo l’autonomia del giudice contabile. Poiché non è possibile quantificare integralmente le utilità percepite, il Collegio liquida in via equitativa euro 10.000, somma già rivalutata. La condanna complessiva è di euro 12.335,29, oltre interessi legali e spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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