Pensione di reversibilità al figlio maggiorenne inabile: convivenza non necessaria (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 41 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del figlio maggiorenne inabile, ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 1092/1973, devono sussistere al momento del decesso del dante causa, per l’art. 86 del medesimo d.P.R., il requisito sanitario dell’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e il requisito economico della vivenza a carico. Il requisito reddituale non coincide con la sola coabitazione: la non convivenza del superstite con il genitore non è sufficiente a escluderlo, dovendosi accertare il pregresso mantenimento in via continuativa e abituale. Il requisito sanitario, definito dall’art. 8 legge n. 222/1984, va valutato con criterio concreto, avuto riguardo al possibile impiego delle residue energie lavorative e alle generali attitudini del soggetto.

Il Fatto

Il ricorrente, figlio maggiorenne del dante causa deceduto nel 2018, ha chiesto il riconoscimento della pensione di reversibilità sulla pensione del genitore, deducendo la sussistenza del requisito della vivenza a carico e del requisito sanitario. L’I.N.P.S. aveva rigettato la domanda con nota dell’aprile 2022 e il successivo ricorso amministrativo era rimasto senza riscontro.

Instaurato il giudizio davanti alla Corte dei conti, l’ente si è costituito contestando l’insussistenza di entrambi i requisiti ed eccependo in via subordinata la prescrizione dei ratei ultra-quinquennali e il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione. Il giudice ha dapprima assegnato termine per la documentazione sulla vivenza a carico e poi conferito incarico al C.M.L. presso il Ministero della Difesa per l’accertamento medico-legale.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce il quadro normativo: per l’art. 82 d.P.R. n. 1092/1973 occorrono due requisiti, che devono sussistere al momento del decesso del dante causa. Il primo è l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro dell’orfano maggiorenne; il secondo è la vivenza a carico del genitore, declinata dall’art. 85 come condizione di chi non possiede redditi propri oltre la soglia minima e riceve dal dante causa, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza.

Sul requisito sanitario, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione dell’inabilità deve essere operata con criterio concreto, avendo riguardo al possibile impiego delle energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, per verificare la permanenza di una capacità di svolgere attività idonee e tali da procurare un guadagno non simbolico (Cass. civ. sez. VI, sent. n. 6065/2018; Cass. civ. sez. lav., sent. n. 21425/2011; Cass. civ. sez. VI, ord. n. 26181/2016).

Quanto al requisito reddituale, il giudice contabile lo identifica nel pregresso mantenimento in via continuativa e abituale del superstite da parte del dante causa (Cdc, sez. III app., 28.3.2022, n. 104). Da ciò deriva il principio centrale: se la coabitazione non è di per sé sintomatica del mantenimento, allora la non convivenza, come nel caso esaminato, non può ritenersi sufficiente a escludere il requisito.

Dall’esame della documentazione emerge che il ricorrente risultava integralmente a carico del padre al momento del decesso, che era titolare di pensione INVCIV di importo contenuto e che il genitore era tenuto, per la sentenza di divorzio, a versare un assegno di mantenimento oltre al concorso nelle spese straordinarie. Il requisito del mantenimento continuativo e abituale è dunque dimostrato.

Sul piano sanitario il giudice aderisce alle conclusioni del C.M.L., ritenute esaustive e coerenti: la patologia psichiatrica, presa in carico sin dall’adolescenza e cronicizzatasi con ripetuti trattamenti e ospedalizzazioni, ha determinato già all’epoca del decesso l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento della pensione dalla data della domanda e diritto agli arretrati oltre accessori; le spese sono compensate in ragione della complessità degli accertamenti istruttori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *