Benefici pensionistici vittime del dovere non estesi dalle leggi del 2007 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 382 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le leggi che hanno esteso alle vittime del dovere i benefici previsti per le vittime del terrorismo e delle stragi non comprendono i trattamenti pensionistici. L’art. 34, comma 1, del d.l. n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007, riconosce alle vittime del dovere le sole elargizioni di cui all’art. 5, commi 1 e 5, della legge n. 206/2004. L’art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007 estende esclusivamente i benefici di cui all’art. 5, commi 3 e 4, della medesima legge. I benefici pensionistici restano disciplinati dagli artt. 2 e 3 della legge n. 206/2004 e non sono stati estesi ai soggetti vittime del dovere. Il d.P.R. n. 243/2006 non muta il quadro, limitandosi a individuare i benefici estensibili.

Il Fatto

La ricorrente, figlia di un soggetto riconosciuto vittima del dovere, ha chiesto il riconoscimento dei benefici pensionistici previsti dagli artt. 2 e 3 della legge n. 206/2004 a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi. La domanda amministrativa presentata nel 2015 è rimasta senza esito. La ricorrente ha quindi agito davanti alla Corte dei conti, chiedendo in via istruttoria l’acquisizione del fascicolo amministrativo.

L’INPS si è costituito eccependo che le leggi n. 222/2007 e n. 244/2007 hanno esteso alle vittime del dovere solo i benefici economici dell’art. 5 della legge n. 206/2004, non quelli pensionistici. Nel merito ha contestato la richiesta di pensione di vecchiaia in luogo dell’anzianità, rilevando che la contribuzione figurativa non incide sulle modalità di calcolo. In subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda l’ambito soggettivo di applicazione dei benefici pensionistici previsti dalla normativa in materia di vittime del terrorismo. Il giudice ricostruisce il quadro normativo distinguendo le diverse tipologie di provvidenze introdotte dalla legge n. 206/2004.

L’art. 34, comma 1, del d.l. n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007, ha riconosciuto alle vittime del dovere le elargizioni di cui all’art. 5, commi 1 e 5, della legge n. 206/2004. L’art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007 ha poi riconosciuto i benefici di cui all’art. 5, commi 3 e 4, della stessa legge.

I benefici pensionistici, invece, sono disciplinati dagli artt. 2 e 3 della legge n. 206/2004 e non rientrano tra quelli richiamati dagli interventi del 2007. Ne deriva che tali trattamenti non sono stati estesi ai soggetti vittime del dovere, restando riservati alle categorie originariamente individuate dal legislatore.

Il collegio esclude che il d.P.R. n. 243/2006 possa sostenere una diversa lettura. Il regolamento, lungi dall’ampliare la platea dei destinatari, specifica all’art. 4, lett. c), i benefici che possono essere estesi ai soggetti vittime del dovere, confermando la distinzione tra elargizioni economiche e trattamenti pensionistici.

Alla luce di questo quadro il ricorso è rigettato. La Corte richiama in termini analoghi la Corte conti, Sezione giurisdizionale per la regione Toscana, sent. n. 316/2023. Le spese di lite sono compensate in ragione della novità della questione, con nulla per le spese di giudizio. L’eccezione di prescrizione non viene esaminata, assorbita dal rigetto nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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