Ruralità del fabbricato A/8 destinato ad agriturismo e classificazione catastale (Cass. civ. Sez. V n. 22674 del 12.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione e all’ospitalità nell’ambito dell’attività di agriturismo svolta da un’azienda agricola rivestono carattere di strumentalità all’attività agricola, che giustifica il riconoscimento della ruralità ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557/1993. A tali costruzioni non si applica l’esclusione di cui alla lett. e) dell’art. 9, comma 3, dello stesso decreto, operante per le sole costruzioni rurali destinate ad abitazione. Ne consegue che la classificazione catastale in categoria A/8 non è ostativa al riconoscimento della ruralità quando l’immobile sia destinato ad agriturismo, poiché la preclusione deriva dalla sola destinazione all’uso abitativo.
Il Fatto
Una società agricola impugnava davanti al giudice tributario l’avviso di accertamento catastale, con cui era stato negato il riconoscimento della ruralità all’esito di procedura DOCFA, e il diniego di rimborso dell’ICI per gli anni dal 2009 al 2013. Oggetto della controversia era un fabbricato censito in categoria A/8 e destinato all’esercizio di attività agrituristica.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi riuniti; la Commissione tributaria regionale, su appello dell’Agenzia delle Entrate e del Comune, riformava la decisione, confermando il diniego sul rilievo che la classificazione in A/8 precludesse il beneficio. La società ricorreva allora per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione delle disposizioni sulla ruralità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, incentrato sulla motivazione apparente, è ritenuto infondato. La Corte ricorda che l’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992 impone la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto. Il vizio ricorre quando la motivazione, pur materialmente esistente, sia costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sulla logica del ragionamento, non raggiungendo il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost. Nella specie il giudice di appello ha illustrato in modo adeguato le ragioni del rigetto.
È invece fondato il secondo motivo. La Corte ricostruisce il quadro normativo, muovendo dalla rilevanza della classificazione catastale affermata dalle Sezioni Unite n. 18565 del 2009. Il comma 3-bis dell’art. 9 del d.l. n. 557/1993 riconosce carattere di ruralità alle costruzioni strumentali all’attività agricola, tra cui quelle destinate all’agriturismo.
Il passaggio decisivo riguarda la portata della lett. e) del comma 3, che esclude la ruralità per i fabbricati ad uso abitativo con le caratteristiche delle categorie A/1 e A/8. La Corte osserva che la norma richiede la coesistenza della destinazione abitativa e della classificazione in tali categorie: la preclusione deriva, dunque, dalla sola destinazione all’abitazione, non dalla categoria in sé.
Da qui l’estensione del principio già espresso con riguardo ai fabbricati di lusso (Sez. V n. 27198 del 2022): anche un immobile in A/8, se destinato ad attività ricettiva nell’ambito di un agriturismo, presenta le caratteristiche oggettive della strumentalità agricola. Rileva l’art. 2135 cod. civ., che annovera tra le attività connesse quelle di ricezione e ospitalità.
La sentenza impugnata è quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, perché accerti se il fabbricato sia effettivamente destinato all’attività di ricezione e ospitalità.
Nota della Redazione
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