Operazioni inesistenti e detrazione IVA: la prova dell’ufficio supera ogni dubbio (Cass. civ. Sez. 5 n. 9357 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione finanziaria assolve l’onere di provare l’inesistenza delle operazioni fatturate anche mediante elementi indiziari, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, purché dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente deve dimostrare che le stesse erano in realtà solo soggettivamente inesistenti, essendo avvenute con un terzo, e provare l’effettività, l’inerenza, la certezza e la determinabilità dei costi. La sola rivendita della merce non è sufficiente a fornire riscontro sull’effettività e certezza dei costi sostenuti. La valutazione degli elementi presuntivi deve precedere l’esame della prova contraria offerta dal contribuente. In materia di improcedibilità del ricorso per cassazione, l’omesso deposito nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ. è rilevabile d’ufficio e non è sanato dalla costituzione del resistente; il ricorso incidentale tardivo, proposto dopo la scadenza del termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., è inammissibile, applicandosi la regola sulla efficacia bilaterale della notifica della sentenza.

Il Fatto

La controversia origina da distinti avvisi di accertamento, con cui l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione, nei confronti di una società operante nel settore del pellame, i costi relativi a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, rideterminando conseguentemente il reddito di partecipazione dei soci. La CTP di Vicenza, in parziale accoglimento dei ricorsi, aveva riqualificato le operazioni come soggettivamente inesistenti, riconoscendo la deducibilità dei costi per l’acquisto del pellame grezzo. La CTR del Veneto, adita dall’Agenzia e dalle parti contribuenti, accoglieva gli appelli dei contribuenti e rigettava l’appello incidentale dell’Ufficio, ritenendo non dimostrata la consapevolezza della società di partecipare a una frode.

Avverso tale sentenza l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, mentre i soci hanno proposto un ricorso incidentale autonomo.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione, esaminati preliminarmente i profili processuali, ha dichiarato improcedibile il ricorso principale proposto nei confronti dei soci, per mancato deposito nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., e ha dichiarato inammissibile il loro ricorso incidentale per tardività, essendo stato notificato oltre il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ. Richiamando il principio della efficacia bilaterale della notifica, la Corte ha precisato che il termine breve di impugnazione decorre anche per la parte notificante.

Nel merito, la Corte ha accolto i motivi del ricorso principale, ritenendo che la CTR non avesse correttamente applicato le regole sul riparto dell’onere probatorio. Ha ribadito che, in caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Ufficio è tenuto a fornire la prova, anche indiziaria, della mancata esecuzione dell’operazione. Solo dopo tale verifica, il giudice può esaminare la prova contraria offerta dal contribuente, che deve dimostrare l’effettiva esistenza dell’operazione ovvero che la stessa, pur se non posta in essere con il soggetto fatturante, sia realmente avvenuta con un terzo.

La S.C. ha inoltre precisato che la distinzione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti ha scarso rilievo ai fini IVA, essendo in entrambi i casi esclusa la detraibilità, mentre rileva ai fini della deducibilità dei costi, ammessa per le operazioni soggettivamente inesistenti ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 16/2012, purché il contribuente provi i requisiti di effettività, inerenza, certezza e determinabilità. La mera esistenza di operazioni di rivendita è stata giudicata insufficiente a fornire riscontro sulla effettività dei costi. La Corte ha infine escluso l’applicabilità ratione temporis dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, trattandosi di norma di natura sostanziale applicabile ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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