Sanatoria di conformità non ammessa se parziale e con SUL eccedente (Cons. Stato n. 6309 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, il diniego dell’istanza di sanatoria di conformità non integra un atto vincolato, ma la sua legittimità è garantita dall’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 tutte le volte in cui l’amministrazione dimostri in giudizio che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. L’eventuale mancanza di puntuale riscontro alle osservazioni procedimentali resta sanata, purché i motivi ostativi ulteriori siano conseguenza delle osservazioni stesse, senza necessità di reiterare il preavviso di rigetto. Il diniego fondato sul superamento del parametro massimo di superficie utile lorda previsto per gli edifici accessori in zona agricola è legittimo, poiché la norma derogatoria sugli ampliamenti, di natura eccezionale, va interpretata in senso restrittivo e non si applica ai manufatti meramente accessori alla residenza. È infine inammissibile la sanatoria di conformità parziale, non potendosi scindere la costruzione nelle singole parti che la compongono.

Il Fatto

Gli appellanti sono proprietari di un immobile in area agricola, adibito a deposito attrezzi a servizio dell’abitazione. Un’autorizzazione edilizia del 2023 consentiva la demolizione del vecchio fabbricato e la ricostruzione di un nuovo manufatto sempre destinato a deposito. Nel corso dei lavori l’opera veniva realizzata con caratteristiche difformi da quelle assentite.

Il Comune ingiungeva la rimozione delle opere abusive e il ripristino dello stato anteriore. Gli interessati presentavano istanza di sanatoria, respinta con provvedimento definitivo per eccesso di volumetria, mancata conformità paesaggistica e difformità interne. L’ordinanza e il diniego erano impugnati davanti al giudice amministrativo; il ricorso veniva respinto e la decisione è stata appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo procedimentale. Le decisioni sulle istanze di sanatoria non sono atti vincolati, ma il Tribunale ha inteso richiamare l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990: il provvedimento non è annullabile per vizi procedimentali quando l’amministrazione dimostri che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. La riserva opera per le violazioni dell’art. 10-bis, la cui disciplina consente di indicare nel provvedimento finale motivi ostativi ulteriori, purché conseguenza delle osservazioni del privato, senza reiterare il preavviso di rigetto.

Nel caso concreto il diniego richiama il parere della Commissione edilizia e le osservazioni depositate, dalle quali emerge che l’altezza, il volume e la superficie coperta eccedono quanto assentito, con superamento della tolleranza costruttiva del 2%. Il rinvio a tali parametri consegue dunque alle controdeduzioni, con la conseguenza che l’eventuale violazione procedimentale risulta sanata.

Sul merito, la sentenza di primo grado qualifica il fabbricato come struttura accessoria alla residenza, non essendo gli appellanti imprenditori agricoli. Ne deriva l’inapplicabilità della norma di piano che ammette ampliamenti per gli edifici non compatibili con la destinazione di zona. Il Collegio chiarisce che tale eccezione va interpretata in senso restrittivo e riguarda solo gli edifici destinati in via principale a residenza, uso terziario o turistico, non i manufatti accessori.

Il diniego risulta pertanto legittimo almeno sotto il profilo del superamento del parametro massimo di superficie utile lorda per gli edifici accessori. Il Collegio ribadisce il principio consolidato secondo cui non è ammessa la sanatoria parziale, perché la costruzione va considerata in senso unitario: un permesso in sanatoria che non consideri tutti gli interventi realizzati elude i requisiti dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001.

L’appello è quindi respinto, con condanna degli appellanti alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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