Onere di verifica dell’equivalenza dei CCNL e sindacato sul punteggio tecnico (TAR Sicilia n. 1357 del 06.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di affidamento di contratti pubblici, l’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 impone alla stazione appaltante di acquisire e verificare la dichiarazione di equivalenza delle tutele prima dell’aggiudicazione; la verifica ha carattere obbligatorio e il suo difetto determina l’annullamento dell’aggiudicazione. La carenza della dichiarazione di equivalenza in fase di gara è sanabile mediante soccorso istruttorio, mentre la dichiarazione di impegno a garantire il trattamento economico e giuridico del CCNL individuato dalla lex specialis è prestazione più pregnante, che rende ultronea la verifica di equivalenza. Il punteggio numerico espresso su criteri e subcriteri analiticamente declinati con forcelle di minimo e massimo costituisce motivazione sufficiente del giudizio tecnico, senza obbligo di verbalizzare i coefficienti dei singoli commissari né di rendere motivazione discorsiva, salvo che l’attribuzione risulti irragionevole rispetto a un divario numerico oggettivo.

Il Fatto

Un’Azienda Sanitaria Provinciale ha indetto una procedura aperta per un accordo quadro multiaggiudicatario destinato a un servizio di assistenza domiciliare respiratoria ad alta specializzazione, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa e previsione di tre aggiudicatari. Il RTI collocatosi al terzo posto ha impugnato l’aggiudicazione, i verbali di gara e la disciplina della stessa, chiedendo in via principale il subentro in posizione di primo o secondo aggiudicatario.

Le imprese collocatesi al primo e al secondo posto hanno proposto ricorsi incidentali, mentre la ricorrente principale ha depositato motivi aggiunti. La controversia è giunta alla decisione all’esito dell’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, muovendo dal rapporto con i ricorsi incidentali in materia di appalti: dal suo rigetto sarebbe derivata l’improcedibilità dei secondi, mentre la loro fondatezza non avrebbe inciso sull’esame del primo.

Il primo motivo — omessa esclusione per incongruità dei costi aziendali della manodopera e della sicurezza — è infondato. Gli oneri in questione risultano puntualmente indicati nelle offerte e non sono stati modificati in corso di gara. Il Collegio ribadisce che gli oneri aziendali della sicurezza sono rimessi alla sfera valutativa del singolo partecipante e variano in base all’organizzazione d’impresa. Solo la dimostrazione che la loro rideterminazione al rialzo renderebbe irrealizzabile l’offerta nella sua globalità consente di inferire l’anomalia: onere probatorio cui la ricorrente non ha assolto. I calcoli prospettati, inoltre, muovono da un numero di assistiti che nessun aggiudicatario può avere in carico e dal ricorso a lavoratori autonomi non assoggettati agli stessi oneri.

Il secondo motivo — omessa verifica di equivalenza dei CCNL — è parimenti infondato. La lex specialis richiedeva la dichiarazione di equivalenza, che è suscettibile di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023. Acquisita la dichiarazione di impegno a garantire il trattamento economico e giuridico del CCNL indicato, la verifica di equivalenza risultava ultronea.

Il terzo motivo e quello subordinato sulla disciplina della gara sono infondati. Il punteggio numerico espresso su criteri, subcriteri e forcelle di minimo e massimo è motivazione sufficiente, ed è legittimo l’uso di coefficienti intermedi nell’esercizio della discrezionalità tecnica. Non sussiste obbligo di verbalizzare i coefficienti dei singoli commissari, destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale.

Il Collegio ha invece accolto, in parte, la censura sull’attribuzione del punteggio al subcriterio B1, incentrato sul solo numero di operatori: il punteggio assegnato alla ricorrente risulta irragionevole rispetto a quello riconosciuto al secondo classificato, stante il divario numerico delle rispettive offerte. Ha poi accolto il ricorso incidentale del secondo classificato: mancava, per il RTI terzo, la verifica della dichiarazione di equivalenza, con conseguente annullamento dell’aggiudicazione limitatamente alle posizioni seconda e terza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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