Sospensione dell’attività imprenditoriale: accolta la cautelare per la violazione minima (TAR Emilia-Romagna n. 266 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale adottato ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto deve rispettare il principio di proporzionalità rispetto alla gravità della violazione accertata. La misura cautelare può essere sospesa quando la violazione contestata risulti di entità minima e la corretta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, da cui dipende la stessa applicabilità della sanzione, sia controversa e demandata al giudice del lavoro. L’ordinamento non ammette la prestazione lavorativa gratuita a favore di un’attività imprenditoriale, anche se giustificata da ragioni di amicizia.
Il Fatto
Una titolare di un esercizio commerciale impugnava il provvedimento con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro aveva disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008, per avere impiegato tre persone senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. La ricorrente contestava la qualificazione dei rapporti come occasionale e amicale, sostenendo che la misura fosse sproporzionata rispetto alla violazione contestata, consistente in una sola giornata di lavoro “in nero”. Il provvedimento di sospensione aveva efficacia dalle ore 12:00 del 16 giugno 2026. L’Amministrazione si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente precisato che l’ordinamento non ammette la prestazione lavorativa gratuita a favore di un’attività imprenditoriale, nemmeno quando sia giustificata da ragioni di amicizia. Ha poi rilevato che la corretta qualificazione del rapporto intercorso tra la datrice di lavoro e le tre persone che prestavano attività nell’ambito dell’esercizio commerciale spetta al giudice del lavoro.
La memoria dell’Amministrazione è stata valutata criticamente: nonostante il tenore letterale del provvedimento non consentisse di addivenire a tale lettura, l’ITL subordinava la revoca della sospensione alla regolarizzazione del periodo lavorato “in nero”, pari nella fattispecie a una sola giornata.
Il Collegio ha considerato che la qualificazione dell’attività rilevata risultava contestata, con riflessi anche sulla possibilità stessa della sospensione, che parrebbe esclusa nel caso di mancata comunicazione preventiva del rapporto occasionale. Inoltre, la violazione risultava di entità minima, essendo riferita a una sola giornata di lavoro irregolare.
Su tali basi, il Tribunale ha ravvisato la sproporzione della misura e ha accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Ha fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 6 ottobre 2027 e compensato le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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