Sanatoria paesaggistica postuma esclusa per nuovi volumi in area vincolata (TAR Campania n. 1650 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di regolarizzazione paesaggistica postuma di nuovi volumi o superfici utili, previsto dall’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, opera per tutte le istanze di accertamento di compatibilità presentate dopo il 12 maggio 2006, a prescindere dalla data di realizzazione dell’abuso e dall’epoca di introduzione del vincolo. La misura demolitoria non è una sanzione amministrativa in senso stretto, ma un rimedio ripristinatorio di amministrazione attiva: ad essa non si applicano i principi di irretroattività della legge n. 689/1981 e vale invece il principio tempus regit actum. Il termine perentorio di novanta giorni per il parere della Soprintendenza riguarda la sanatoria e non l’autorizzazione semplificata ex ante. L’accertamento della compatibilità impone una valutazione complessiva e non atomistica dell’intervento.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietario e conduttore di un’unità immobiliare adibita ad agriturismo in area ricompresa nel Parco Regionale dei Monti Picentini, hanno realizzato interventi ultimati nel 2002 e nel 2005. Dopo l’istituzione del vincolo, hanno chiesto alla Soprintendenza l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 d.lgs. n. 42/2004.
La Soprintendenza ha comunicato i motivi ostativi ex art. 10 bis l. n. 241/1990 e ha poi espresso parere contrario. I ricorrenti hanno impugnato il parere, la nota di preavviso di diniego e gli atti connessi davanti al TAR Campania, deducendo nove motivi tra violazione di legge ed eccesso di potere. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’atto conclusivo comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dall’esame dell’eccezione di inammissibilità, risultando il ricorso infondato nel merito. Quanto alla pretesa tardività del parere, i termini invocati dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 31/2017 riguardano l’autorizzazione semplificata richiesta ex ante e non la sanatoria postuma: per le opere realizzate senza autorizzazione si applica l’art. 167 d.lgs. n. 42/2004, con parere vincolante della Soprintendenza entro novanta giorni.
Sul trattamento intertemporale, il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui la preclusione alla sanatoria paesaggistica decorre dall’entrata in vigore del correttivo d.lgs. n. 157/2006. La misura demolitoria è un rimedio di ripristino del bene tutelato, non una sanzione amministrativa: non rilevano i principi della legge n. 689/1981, ma quello dell’immediata applicabilità del regime più efficace. Ne deriva che il divieto opera per le istanze presentate dopo il 12 maggio 2006, a prescindere dalla data dell’abuso.
Né assume rilievo l’anteriorità delle opere rispetto all’introduzione del vincolo, poiché l’Amministrazione valuta lo stato di fatto e di diritto esistente al momento del provvedimento, inclusi i vincoli sopravvenuti. L’accertamento della compatibilità esige poi una valutazione complessiva dell’intervento: il pregiudizio deriva dall’insieme delle opere e non dall’opera singolarmente considerata, non essendo ammessa una parcellizzazione finalizzata all’elusione dei limiti della sanatoria.
Infondata è anche la tesi dell’applicabilità del regime derogatorio dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017, poiché vengono in rilievo nuovi corpi di fabbrica per oltre 400 mq di superficie e oltre 660 mc di volume. Il dissenso costruttivo non trova spazio nella sanatoria, ove l’attività costruttiva è già definita. Quanto al silenzio assenso sull’istanza del 2005, esso presuppone la trasmissione della domanda all’amministrazione competente, circostanza non allegata.
Il Collegio esclude infine la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, perché il parere negativo illustra le ragioni di inidoneità delle osservazioni senza introdurre nuovi motivi ostativi. Respinte le censure sul parere, cadono quelle derivate sull’atto comunale.
Nota della Redazione
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