Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse su dichiarazione del ricorrente (TAR Campania n. 1653 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: il ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. A fronte di tale dichiarazione il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Deve pertanto limitarsi a prendere atto della dichiarazione e a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una rivendita di generi di monopolio, aveva impugnato il provvedimento con cui il Direttore della Sezione Tabacchi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva respinto la propria istanza di rinnovo biennale del patentino per la vendita di tabacchi lavorati, unitamente agli atti presupposti e connessi. Dopo il riesame disposto dal Tribunale in sede cautelare, l’Amministrazione aveva confermato il rigetto e, con successivo provvedimento, aveva fatto constare la cessazione dell’autorizzazione all’attività di vendita per sopravvenuta inefficacia del decreto cautelare monocratico.

Avverso tali determinazioni il ricorrente aveva proposto motivi aggiunti. Respinta l’istanza cautelare, lo stesso ricorrente ha depositato memoria dichiarando che, “in considerazione di fatti e provvedimenti sopravvenuti”, non aveva più interesse alla definizione del gravame nel merito, concludendo per l’improcedibilità. L’Amministrazione ha preso atto della dichiarazione ma ha insistito per la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione preliminare della sorte del giudizio a fronte della sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse resa dal ricorrente. Il punto di partenza è il riconoscimento della piena disponibilità dell’azione in capo alla parte ricorrente, che può rinunciare alla decisione di merito fino al momento della rimessione della causa in decisione.

Da tale premessa discende un duplice limite ai poteri del giudice amministrativo: egli non può decidere nel merito la controversia, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. L’unica pronuncia adottabile è quella conforme alla dichiarazione resa dalla parte, ossia una decisione di rito.

Il Collegio richiama sul punto l’insegnamento del Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. -OMISSIS-, secondo cui, vigendo nel processo amministrativo il principio dispositivo in senso ampio, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse provoca la presa d’atto del giudice e la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Su tali basi la Sezione dichiara improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse, sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, applicando l’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione integrale, valorizzando la definizione in rito del giudizio, l’andamento della vicenda processuale e la peculiarità della fattispecie.

Il Tribunale ordina infine l’oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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