Sanita’ sarda: illegittimi decadenza e commissariamento (Corte cost. n. 198/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due norme della legge della Regione autonoma della Sardegna 11 marzo 2025, n. 8, sull’organizzazione del servizio sanitario regionale. E’ caduta la regola che permetteva al nuovo direttore generale di una azienda sanitaria di confermare o sostituire, entro sessanta giorni dal proprio insediamento, il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari. E’ caduta anche la norma che imponeva il commissariamento straordinario di tutte le aziende sanitarie e ospedaliere dell’isola, con decadenza immediata dei direttori generali allora in carica.
Il caso. La legge regionale del marzo 2025 conteneva disposizioni urgenti per riordinare il servizio sanitario della Sardegna. Da un lato dava al direttore generale appena insediato il potere di scegliere se tenere o cambiare i suoi tre principali collaboratori. Dall’altro obbligava la Giunta regionale a commissariare, entro quarantacinque giorni, le otto aziende socio-sanitarie locali, l’azienda ospedaliera Brotzu, l’AREUS e le due aziende ospedaliero-universitarie. Al momento in cui il commissario si insediava, il direttore generale cessava subito dalle funzioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato entrambe le previsioni davanti alla Corte costituzionale.
Le censure. Secondo il Governo la prima norma introduceva una decadenza automatica dei vertici aziendali, cioe’ un caso di spoils system: l’incarico finiva per una ragione estranea al modo in cui era stato svolto, senza contestazioni e senza contraddittorio. La seconda norma, invece, usava il commissariamento per rimuovere direttori generali tutti regolarmente in carica, fuori dai presupposti fissati dalle leggi statali sulla dirigenza sanitaria. La Regione si e’ difesa sostenendo che i direttori amministrativo e sanitario sono collaboratori scelti su base fiduciaria e che il commissariamento serviva a realizzare in tempi brevi la riorganizzazione del sistema.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha ricordato che la disciplina della dirigenza delle aziende sanitarie rientra nella tutela della salute: lo Stato fissa i principi fondamentali e anche le Regioni a statuto speciale devono rispettarli. Sul primo punto la Corte ha applicato una linea gia’ consolidata. La scelta iniziale del direttore amministrativo e sanitario e’ ampiamente discrezionale, ma da questo non deriva che l’incarico possa essere interrotto con la stessa liberta’. Una volta firmato il contratto, con una durata predeterminata, entrano in gioco la continuita’ delle funzioni e la tutela di chi ricopre la carica. Far dipendere la fine dell’incarico dal solo insediamento di un nuovo direttore generale introduce un elemento di parzialita’ e viola l’articolo 97 della Costituzione, sotto il profilo dell’imparzialita’ e del buon andamento. Non basta, ha aggiunto la Corte, che la legge preveda anche la possibilita’ di conferma: se la conferma dipende solo dalla volonta’ del direttore generale, l’interessato non ha alcuna garanzia. Sul secondo punto la Corte ha chiarito che il commissariamento di un’azienda sanitaria non e’ vietato, ma richiede presupposti precisi: un’esigenza straordinaria oppure l’impossibilita’ comprovata di nominare i vertici con la procedura ordinaria. Nei precedenti in cui era stato ammesso, gli enti commissariati erano nuovi o privi di un organo di vertice. Qui, invece, i direttori generali c’erano tutti e la riforma del 2025 non cambiava l’assetto del sistema, ma spostava presidi e competenze all’interno delle aziende gia’ esistenti. Il commissariamento diventava cosi’ un modo per far decadere i direttori generali fuori dai casi previsti dalla legge statale, che consente la decadenza solo per gravi e comprovati motivi, grave disavanzo, violazioni di legge o degli obblighi di trasparenza, e sempre previa contestazione e contraddittorio.
Cosa cambia in pratica. Le due norme regionali non possono piu’ essere applicate. In Sardegna il cambio del direttore generale non fa piu’ cadere automaticamente i direttori amministrativo, sanitario e dei servizi socio-sanitari, e il commissariamento straordinario disposto dall’articolo 14 perde base legale insieme ai commi che ne regolavano poteri e durata. Per il cittadino il punto e’ la stabilita’ di chi dirige gli ospedali: i vertici delle aziende sanitarie possono essere rimossi per come lavorano, non per il cambio di chi li ha nominati.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/198