Suicidio assistito: chi può intervenire nel giudizio (Corte cost. ord. n. 101/2026)
Con l’ordinanza n. 101 del 2026 la Corte costituzionale ha deciso soltanto chi può partecipare al giudizio sull’articolo 580 del codice penale, la norma che punisce l’aiuto al suicidio. Il merito non è stato deciso: l’ordinanza risolve questioni di procedura e rinvia la decisione sulla legittimità della norma.
Il giudizio. La questione è stata sollevata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in un processo penale a carico di tre persone accusate di aver agevolato il suicidio. Il dubbio riguarda il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, una delle condizioni fissate dalla sentenza n. 242 del 2019 perché chi aiuta un malato a morire non sia punibile. Secondo il giudice quel requisito distingue in modo ingiustificato persone che si trovano tutte in una condizione di malattia irreversibile e di sofferenza intollerabile, in contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Chi ha chiesto di intervenire. Davanti alla Corte si sono presentate diverse persone estranee al processo penale. Da un lato malati che hanno chiesto di accedere al suicidio assistito e hanno ricevuto un rifiuto perché non dipendenti da trattamenti di sostegno vitale. Dall’altro persone anch’esse affette da patologie irreversibili, che chiedono di conservare quel requisito come presidio del diritto alla vita. È intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri.
Che cosa ha deciso la Corte. Ha ammesso gli interventi sia dei malati favorevoli sia di quelli contrari alla rimozione del requisito. La ragione indicata è l’interesse qualificato di chi è colpito da una patologia degenerativa: il tempo rischia di rendere impossibile far valere la propria posizione, e il giudizio costituzionale è l’unica sede in cui questi malati possono farlo. Due intervenienti sono morti nel corso del giudizio: sui loro interventi la Corte ha dichiarato non luogo a provvedere, perché la posizione fatta valere è personalissima e non passa agli eredi. Per la stessa ragione sono inammissibili gli interventi autonomi degli eredi. Inammissibili anche le memorie depositate dopo la fissazione della camera di consiglio dai soggetti ammessi a intervenire: una modifica del regolamento del 12 marzo 2026 riserva quel deposito alle parti costituite e ai rappresentanti del Governo e delle Regioni.
Che cosa resta aperto. Resta aperto tutto il merito. Il requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale è ancora in vigore e per ora nulla cambia per chi chiede di accedere al suicidio assistito. La Corte ha assegnato un termine fino al 12 giugno 2026 per il deposito delle memorie: la decisione sull’articolo 580 del codice penale arriverà con una pronuncia successiva.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/101