Materie prime critiche: respinto il ricorso della Sardegna (Corte cost. n. 136/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha respinto il ricorso della Regione autonoma della Sardegna contro il decreto-legge n. 84 del 2024, convertito nella legge n. 115 del 2024, sulle materie prime critiche. Una parte delle censure e’ inammissibile, tutte le altre non fondate: le regole statali restano in vigore.
Di cosa si tratta. Le materie prime critiche sono minerali e metalli che, come osserva la Corte, hanno un ruolo fondamentale nelle transizioni verde e digitale e vengono impiegati anche nei settori aerospaziali e della difesa. Il decreto-legge da’ attuazione al regolamento europeo 2024/1252, che chiede agli Stati procedure di autorizzazione semplificate e prevedibili e la creazione di punti di contatto unici incaricati di facilitare e coordinare i procedimenti. Il legislatore italiano ha costruito un sistema di governo della materia: un punto unico di contatto presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, un comitato tecnico, la pianificazione nazionale e procedure agevolate per i progetti riconosciuti come strategici.
Il ricorso della Regione. La Sardegna ha impugnato numerose disposizioni del decreto sostenendo che, con una legge ordinaria, lo Stato aveva trasferito a se’ stesso importanti poteri legislativi e amministrativi che appartenevano alla Regione, creando una condizione di subordinazione e strumentalita’ dell’ente autonomo. I riferimenti erano le competenze riconosciute dallo statuto speciale in materia di ordinamento amministrativo, acque minerali, diritti demaniali sulle miniere e industria estrattiva, oltre a piu’ articoli della Costituzione e al principio di leale collaborazione. Un ulteriore motivo lamentava la violazione del buon andamento: il nuovo punto unico di contatto, secondo la Regione, duplicava strutture regionali gia’ esistenti senza semplificare nulla.
La posizione dello Stato. L’Avvocatura generale dello Stato ha replicato che le norme rientrano in materie di competenza esclusiva statale e rispondono a esigenze unitarie derivanti dal regolamento europeo. Ha aggiunto che le Regioni sono coinvolte attraverso il comitato tecnico per le materie prime critiche, nel quale siedono tre rappresentanti della Conferenza unificata, due dei quali nominati dalle Regioni.
Le questioni inammissibili. Alcune censure non sono state esaminate nel merito perche’ il ricorso si limitava a evocare i parametri senza spiegare in che modo sarebbero stati violati. La Corte ricorda che chi ricorre ha l’onere di sostenere le proprie censure con una motivazione che non sia meramente assertiva.
Il ragionamento della Corte. Le disposizioni impugnate sono norme fondamentali di riforma economico-sociale: incidono in modo significativo sull’ordinamento, riguardano un settore di rilevante importanza e richiedono un’attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale. Norme di questo tipo costituiscono, per gli stessi statuti speciali, un limite alla potesta’ legislativa regionale. La disciplina rientra poi nella competenza esclusiva dello Stato sulla tutela della concorrenza e sulla tutela dell’ambiente, a cui si affianca la difesa per l’impiego di questi materiali nei settori aerospaziale e militare. Si tratta di materie trasversali, che possono incidere su ambiti di competenza regionale purche’ lo Stato resti entro i limiti strettamente necessari. Quel limite qui e’ rispettato, perche’ le norme riguardano soltanto le procedure autorizzatorie e la pianificazione nazionale collegate ai progetti riconosciuti strategici: i progetti non strategici continuano a seguire le ordinarie discipline regionali o statali. La Corte aggiunge che i vincoli derivanti dall’ordinamento europeo valgono anche per le Regioni a statuto speciale e che il principio di leale collaborazione non e’ leso, perche’ le disposizioni prevedono forme di coinvolgimento regionale nell’esercizio concreto delle funzioni amministrative. Quanto al regolamento europeo, esso lascia liberi gli Stati membri di decidere come organizzare i punti di contatto unici, per cui la scelta italiana e’ compatibile sia con il regolamento sia con il sistema costituzionale interno.
Cosa cambia in pratica. Nulla di quanto previsto dal decreto viene meno. Chi vuole realizzare in Sardegna, o altrove, un progetto sulle materie prime critiche riconosciuto come strategico segue le procedure statali semplificate e si rivolge al punto unico di contatto nazionale. Per tutti gli altri progetti restano le procedure ordinarie e le competenze regionali. Le Regioni partecipano attraverso il comitato tecnico, ma non hanno un potere di veto sulle scelte statali.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/136
Nota della Redazione
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