Carcere duro, ore d’aria portate a quattro (Corte cost. n. 30/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il limite di due ore al giorno di permanenza all’aperto per i detenuti sottoposti al regime differenziato del carcere duro. La norma colpita e’ l’articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera f), primo periodo, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui fissava quella durata massima e richiamava il vecchio testo dell’articolo 10 dello stesso ordinamento penitenziario.
Il caso. Un detenuto in regime differenziato in una casa circondariale della Sardegna fruiva di due ore d’aria al giorno. Ha chiesto di poterne avere almeno quattro, come prevede oggi la regola generale per i detenuti comuni. Il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo. Sull’opposizione contro quella decisione il Tribunale di sorveglianza si e’ rivolto alla Corte costituzionale.
Il dubbio del giudice. Per il tribunale il tetto delle due ore non serve alla sicurezza. Le esigenze del regime speciale sono gia’ garantite dal modo in cui l’amministrazione penitenziaria compone il gruppo di socialita’, cioe’ il piccolo gruppo di detenuti che sta insieme. Il limite di tempo, invece, aggiungerebbe solo afflizione, in contrasto con la finalita’ rieducativa della pena e con il diritto alla salute.
Le regole di partenza. Nel regime ordinario la legge prevedeva almeno due ore all’aperto. Una riforma del 2018 ha portato il minimo a quattro ore, riducibili fino a due dal direttore dell’istituto per giustificati motivi. Nel regime differenziato, invece, una legge del 2009 aveva abbassato il tetto da quattro a due ore e ridotto il gruppo da cinque a quattro persone. Il rinvio che quella norma faceva all’articolo 10 era inteso come rinvio al testo vecchio, quindi non toccato dalla riforma del 2018.
Il ragionamento della Corte. La Corte ricorda che il regime differenziato non serve a punire di piu’, ma a impedire che i detenuti mantengano collegamenti con le organizzazioni criminali dentro e fuori dal carcere. Le restrizioni sono legittime solo se davvero funzionali a questo scopo. Vale il principio, gia’ affermato in decisioni precedenti, per cui non si puo’ comprimere un diritto se a quella compressione non corrisponde un guadagno reale per l’interesse contrapposto.
Applicato alle ore d’aria, il ragionamento porta a un’alternativa netta. Se il gruppo di socialita’ e’ composto bene, restare all’aperto piu’ di due ore non crea e non aumenta il rischio di contatti illeciti. Se il gruppo e’ composto male, fermarsi a due ore non elimina quel rischio. Cio’ che conta e’ la selezione del gruppo e la separazione tra gruppi diversi, non il numero di ore nel cortile. La Corte respinge quindi la tesi secondo cui meno ore significano meno probabilita’ di contatti: portata alle estreme conseguenze, giustificherebbe l’eliminazione totale del tempo all’aperto.
Il limite delle due ore comprime allora la possibilita’ di godere di aria e luce senza dare nulla in cambio alla sicurezza collettiva. Diventa un sovrappiu’ di punizione e viola sia il principio di ragionevolezza dell’articolo 3 della Costituzione sia la finalita’ rieducativa della pena dell’articolo 27, terzo comma. La censura sul diritto alla salute e’ rimasta assorbita, cioe’ non e’ stata esaminata.
Perche’ quattro ore e non due. Caduto il tetto, si applica la regola generale dell’articolo 10, non quella della sorveglianza particolare, che prevede almeno due ore ma ha natura disciplinare. Per non creare una disciplina ibrida, la Corte ha cancellato anche il rinvio al vecchio testo dell’articolo 10.
Cosa cambia in pratica. Per i detenuti in regime differenziato la permanenza all’aperto non ha piu’ un tetto di due ore: vale il minimo di quattro ore giornaliere previsto per tutti, che il direttore dell’istituto puo’ ridurre fino a due se indica giustificati motivi. Restano intatti gli altri aspetti del carcere duro, compreso il numero massimo di quattro persone per gruppo e la separazione tra gruppi. La Corte precisa anche che se al detenuto viene applicata pure la sorveglianza particolare, per condotte che compromettono la vita dell’istituto, il minimo torna a essere di due ore.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/30