Sanzione Consob: lex mitior incide anche sull’interdittiva accessoria (Cass. civ. Sez. II n. 25169 del 10.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della norma che esclude la retroattività delle modifiche peggiorative delle sanzioni amministrative previste per l’illecito di cui all’art. 187-ter d.lgs. n. 58 del 1998, il giudice del rinvio deve riesaminare non solo la sanzione pecuniaria ma anche la sanzione interdittiva accessoria. Quest’ultima, pur non attinta dalla quintuplicazione di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015, costituisce componente del trattamento punitivo complessivo e resta soggetta alla disciplina più favorevole applicabile ratione temporis. Il vincolo di accessorietà impone che la vicenda della sanzione principale incida sul destino di quella secondaria, salvo deroga legislativa espressa. In tema di spese, l’amministrazione che ha irrogato la sanzione poi ridotta non è soccombente, nemmeno parziale, quando l’opposizione sia stata rigettata nell’an.
Il Fatto
La Consob ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d’appello di Firenze emessa in sede di rinvio, con la quale era stata ridotta la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata a carico dell’opponente per l’illecito di cui all’art. 187-ter TUF e, per le medesime ragioni, la durata della sanzione interdittiva accessoria era stata diminuita da dodici a cinque mesi.
Il giudizio di rinvio traeva origine dalla sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2019, che aveva rimosso il divieto di applicazione retroattiva delle modifiche sanzionatorie introdotte dall’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015, eliminando la cosiddetta quintuplicazione degli importi edittali.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la Consob ha sostenuto che gli effetti della pronuncia del Giudice delle leggi dovessero restare circoscritti alle sole sanzioni pecuniarie, restando estranea la misura interdittiva prevista dall’art. 187-quater TUF, rimasta invariata nella forbice da due mesi a tre anni.
La censura è stata rigettata. La Corte ha osservato che, pur avendo la Corte costituzionale n. 63 del 2019 esaminato unicamente la misura delle sanzioni pecuniarie, l’intervento ha ridefinito l’assetto globale del sistema sanzionatorio. Ne discende che la quantificazione dell’intero trattamento afflittivo, compresa la componente interdittiva, deve essere rieffettuata.
Il collegio ha fondato la conclusione sul vincolo di accessorietà: l’art. 187-quater TUF configura l’interdizione come conseguenza dell’irrogazione della sanzione pecuniaria. Finché pende il giudizio sulla determinazione della sanzione principale, anche l’entità di quella accessoria può essere rimessa in discussione. La relazione di secondarietà e complementarità tra le due misure è stata desunta da Cass., Sez. Un. n. 526 del 2000 e Cass., Sez. Un. n. 59 del 1999, che condividono il carattere punitivo delle sanzioni accessorie.
Il percorso argomentativo è stato completato dal richiamo all’art. 20 della legge n. 689 del 1981, che non rende applicabili in via provvisoria le sanzioni accessorie finché pende l’impugnazione sulla principale, salvo deroga espressa. Su questa linea si collocano anche Cass., Sez. II n. 11847 del 2012 e Cass., Sez. II n. 20949 del 2024. Il giudice del rinvio ha quindi correttamente applicato i criteri dell’art. 11 della legge n. 689 del 1981 entro la cornice edittale dell’art. 187-quater TUF.
Il secondo motivo, incentrato sull’art. 132 c.p.c. e sul difetto di motivazione, è stato dichiarato infondato. Il giudice dell’opposizione dispone di un potere discrezionale di quantificazione entro i limiti edittali e non è tenuto a specificare i criteri seguiti, purché la motivazione evidenzi il riferimento ai parametri di legge.
Il terzo motivo è stato invece accolto. La Corte ha ribadito che, quando la sanzione amministrativa irrogata con ordinanza-ingiunzione sia ridotta in sede di opposizione, l’amministrazione non può ritenersi soccombente, neppure parzialmente, non essendo configurabile la soccombenza in caso di riduzione della somma richiesta. La sentenza è stata cassata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., le spese dell’intero processo sono state compensate per la sopravvenienza della decisione costituzionale.
Nota della Redazione
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