Sanzione disciplinare militare e messa alla prova: sindacato esterno del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 1797 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia disciplinare militare l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella scelta della sanzione da applicare, con la conseguenza che la decisione è sindacabile dal giudice amministrativo solo ab externo, nei casi di manifesta irrazionalità, insostenibile illogicità, palese arbitrarietà ed evidente travisamento del fatto. L’accertamento della proporzionalità della sanzione all’illecito contestato e la sua graduazione, risolvendosi in giudizi di merito, sfuggono al sindacato del giudice amministrativo salvo manifesta illogicità o contraddittorietà. L’art. 1357, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 66/2010 prevede la sospensione disciplinare dall’impiego da uno a dodici mesi tra le sanzioni disciplinari di stato, affermando il principio di determinatezza della durata. L’istituto della messa alla prova presuppone un’implicita ammissione di colpevolezza e la sua valenza probatoria può essere valutata ai fini disciplinari, con esonero della controparte dall’onere della prova.
Il Fatto
Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso un Comando Stazione, già trasferito d’ufficio per incompatibilità ambientale, riceveva in data 30/4/2024 un avvio di inchiesta formale ex art. 1376 C.O.M. Gli si contestava di aver prodotto, quando in servizio in altra sede, certificazioni mediche attestanti inabilità al servizio per patologie inesistenti o più gravi di quelle sofferte, nonché la mancata osservanza dell’obbligo di permanenza presso la propria abitazione.
Gli stessi fatti erano stati all’origine di un procedimento penale presso il Tribunale militare, definito con sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. Con l’atto impugnato del 2/9/2024 l’Amministrazione irrogava la sospensione dall’impiego per tre mesi. Il ricorrente impugnava l’atto deducendo violazione dei principi di proporzionalità e gradualità, nonché dell’art. 1355 d.lgs. n. 66/2010, difetto di motivazione ed eccesso di potere per irragionevolezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla preliminare ricostruzione del perimetro del sindacato giurisdizionale. In ambito disciplinare l’Amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nell’apprezzare in via autonoma la rilevanza disciplinare dei fatti, cosicché la valutazione resta sottratta al merito amministrativo, salvo i vizi sintomatici sopra richiamati.
Il Tribunale rileva che il procedimento disciplinare è stato avviato correttamente, nel rispetto dei termini di settore. In tema di impiego pubblico non è richiesta una analitica confutazione delle giustificazioni dell’incolpato, essendo sufficiente che dal provvedimento sanzionatorio risulti, anche solo per implicito, che di esse si è tenuto conto ai fini dell’accertamento dei fatti e della graduazione.
Quanto alle imputazioni di simulazione di infermità e truffa militare, la sentenza del Tribunale militare ha dichiarato l’estinzione del reato per positiva messa alla prova e per avvenuto risarcimento del danno in favore dell’Amministrazione militare. La Sezione aderisce all’orientamento secondo cui la messa alla prova presuppone pur sempre un’implicita ammissione di colpevolezza e ne va valutata la valenza probatoria ai fini della verifica dell’an, con esonero della controparte dall’onere della prova.
Le risultanze investigative evidenziavano inoltre che il ricorrente, in periodo di fruizione della malattia, in più occasioni non rispettava l’obbligo di permanenza presso la propria abitazione, venendo localizzato in altre città senza preventiva comunicazione alla scala gerarchica. La condotta integra la violazione dei doveri di responsabilità del militare.
A fronte del quadro disciplinare, considerati l’età, il grado e l’anzianità di servizio, non emerge alcun distorto esercizio del potere. La sospensione da uno a dodici mesi è espressamente prevista dalla norma e la determinazione amministrativa muove da valutazioni sufficientemente circostanziate, in ragione della possibilità che risulti compromesso il buon andamento e il prestigio del Corpo. Il ricorso è quindi infondato e, con compensazione delle spese, respinto.
Nota della Redazione
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