Nessuna sanatoria edilizia in contrasto con il giudicato civile di demolizione (TAR Campania n. 476 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di distanze tra costruzioni, lo ius superveniens più favorevole al costruttore non si applica quando sia già intervenuta una sentenza passata in giudicato che abbia accertato la violazione e ordinato la demolizione. Il giudicato civile rappresenta la legge sostanziale del caso concreto e non può essere inciso da una fonte normativa comunale che non dichiari espressamente di voler intervenire sui giudicati. Ne consegue che il Comune non può rilasciare un titolo edilizio in sanatoria che renda de facto impossibile l’esecuzione della pronuncia demolitoria, essendo illegittimo il provvedimento adottato in violazione del giudicato. L’Amministrazione, pur non essendo stata parte del giudizio civile, ha l’obbligo di adeguarsi alla statuizione del giudice ordinario.

Il Fatto

Le ricorrenti sono comproprietarie di un fabbricato per civile abitazione in un Comune campano. Con una concessione edilizia del 2003 veniva assentito un intervento di ampliamento di un fabbricato preesistente, realizzato in perfetta conformità al titolo e mai annullato o revocato. Su ricorso dei vicini, il Tribunale ordinario accertava che l’ampliamento era stato posizionato a una distanza inferiore a quella prescritta dallo strumento urbanistico allora vigente e ordinava l’arretramento del fabbricato.

La pronuncia veniva confermata in appello e passava in giudicato. Nel 2017 il Comune approvava un nuovo PUC contenente una norma che considera sanate le costruzioni realizzate a distanza inferiore dal confine, purché rispettata la distanza tra fabbricati e in presenza di regolare titolo abilitativo. Le ricorrenti presentavano quindi istanza di regolarizzazione ai sensi di tale norma e, poi, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune respingeva entrambe le istanze, ritenendo la norma di PUC inapplicabile a una vicenda già definita con sentenza passata in giudicato. Da qui i ricorsi, riuniti e decisi con la sentenza in esame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara preliminarmente improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato adottato un successivo diniego che esplicita più compiutamente le medesime ragioni ostative. Passa poi all’esame dei motivi aggiunti, che reputa infondati.

Il nodo giuridico centrale è la compatibilità tra la norma urbanistica sopravvenuta e il giudicato civile formatosi sulla illegittimità dell’opera. Il TAR ricorda che i regolamenti edilizi in materia di distanze contengono norme di immediata applicazione, con due limiti: i diritti quesiti per le norme più restrittive e il giudicato formatosi per le norme più favorevoli. Nel caso di specie, a una disciplina più restrittiva vigente al momento della realizzazione è sopravvenuta una disciplina più favorevole che, tuttavia, deve osservare e salvaguardare il giudicato già formatosi.

Le sentenze civili erano passate in giudicato nel 2011, prima dell’adozione del nuovo PUC nel 2017. Il Collegio richiama il principio per cui lo ius superveniens più favorevole non si applica in presenza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato la violazione, poiché la nuova normativa, salvo che non dichiari espressamente di voler incidere sui giudicati, non può avere effetto sulla statuizione demolitoria. Il giudicato rappresenta la legge sostanziale del caso concreto e delimita l’ambito di operatività della nuova fonte.

La norma di PUC, osserva il TAR, non contiene alcun riferimento alle questioni già definite con sentenza passata in giudicato: essa sana le costruzioni realizzate a distanza inferiore a quella prescritta ex novo, ma senza voler incidere sulle vicende coperte da giudicato. Una fonte normativa comunale, del resto, non potrebbe incidere neppure in astratto su un giudicato, essendo tale possibilità riservata alla legge.

Il Collegio afferma inoltre che il giudicato civile vincola l’Amministrazione anche se questa non è stata parte del giudizio, in forza dell’art. 4, secondo comma, della legge n. 2248/1865 All. E. Gli enti pubblici non possono inserire clausole che rendano di fatto impossibile rispettare la pronuncia del giudice ordinario. Il titolo in sanatoria sarebbe pertanto illegittimo, sia perché rilasciato in violazione del giudicato, sia perché contrastante con i principi in tema di ius superveniens. Assorbita ogni ulteriore censura, stante la sufficienza di una sola ragione giustificatrice a sorreggere il provvedimento plurimotivato, i motivi aggiunti sono respinti. Le spese sono compensate per la tecnicità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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