Estinzione per mancata istanza di fissazione dopo sospensione (TAR Lazio n. 7539 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a., la prosecuzione del processo richiede la presentazione di un’istanza di fissazione di udienza entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione. La riattivazione del processo sospeso avviene esclusivamente su impulso di parte, non essendo configurabile un meccanismo officioso di prosecuzione. La mancata presentazione dell’istanza nel termine predetto determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a., dichiarabile anche d’ufficio dal giudice, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la mancata ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2023/2024, a seguito dell’esito delle prove TOLC-MED sostenute presso un ateneo indicato in domanda.
Con ordinanza del 28 maggio 2024, il TAR Lazio aveva sospeso il processo ai sensi degli artt. 79 c.p.a., 295 e 337 c.p.c., ritenendo necessaria la definizione del giudizio di appello pendente avverso una precedente sentenza di accoglimento di un analogo gravame. Nell’ordinanza le parti erano state onerate di presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato che la sentenza del Consiglio di Stato n. 8005/2024, a definizione della questione controversa, era stata pubblicata il 4 ottobre 2024, ma che nessuna delle parti aveva depositato l’istanza di fissazione di udienza nel termine di novanta giorni previsto dall’art. 80, comma 1, c.p.a.
La norma richiamata stabilisce che, in caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione. Tale termine ha natura perentoria, come si desume dal combinato disposto con l’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
Il Collegio ha precisato che la riattivazione del processo sospeso è rimessa all’iniziativa delle parti, le quali sono le uniche titolari dell’interesse alla definizione della controversia. Non sussiste alcun dovere officioso del giudice di proseguire il giudizio in mancanza dell’impulso di parte.
All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, previo avviso alle parti della possibile declaratoria di estinzione, la causa è stata trattenuta in decisione. Constatata l’assenza di qualsiasi attività processuale utile nei termini, il Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio per mancata rituale prosecuzione, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
L’esito in rito ha giustificato la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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