Intimazione di pagamento sanzione pecuniaria: non trasmissibile agli eredi dell’illecito amministrativo (TAR Puglia n. 292 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area abusiva, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, si perfeziona per l’infruttuoso decorso del termine di adempimento o per la reiezione del ricorso avverso l’ordinanza di acquisizione. Qualora tale effetto si sia verificato prima dell’apertura della successione ereditaria, l’acquisizione resta estranea alla sfera giuridica degli eredi. L’obbligazione pecuniaria derivante dalla sanzione amministrativa irrogata ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 non si trasmette agli eredi del responsabile dell’illecito, in applicazione del principio di cui all’art. 7 della l. n. 689/1981.

Il Fatto

Un Comune aveva adottato un’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile di opere abusive e relativa area di sedime, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Tale provvedimento, già impugnato dal dante causa dei ricorrenti e da questi ultimi riassunto dopo il suo decesso, era stato confermato da una sentenza del TAR. Successivamente, il Comune notificava agli eredi un’ordinanza con cui intimava il pagamento della sanzione pecuniaria di € 20.000,00, irrogata ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, comunicando altresì l’avvio delle operazioni tecniche propedeutiche al frazionamento della particella acquisita.

La Motivazione della Corte

Il TAR osserva che la vicenda acquisitiva dell’area in favore del Comune si è integralmente perfezionata e consolidata – per l’infruttuoso decorso del termine e per la successiva reiezione del ricorso – in un momento antecedente al decesso del dante causa degli odierni ricorrenti. Tale circostanza, rilevata in via preliminare, determina che l’acquisizione gratuita sia avvenuta prima dell’apertura della successione ereditaria, rimanendo quindi estranea alla sfera giuridica degli eredi.

Quanto all’esecuzione dell’acquisizione, il Collegio richiama la sentenza già pronunciata tra le parti, la quale ha chiarito che la mancata indicazione dell’area ulteriore rispetto a quella di sedime delle opere abusive non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di acquisizione, ma ne circoscrive la portata: l’amministrazione comunale deve limitarsi ad apprendere l’immobile abusivo e la relativa area di sedime, senza potersi estendere oltre. Il TAR rileva che sul profilo della perimetrazione non risultano articolati specifici motivi di censura, sicché l’operazione di frazionamento dovrà eseguirsi nel rispetto della portata conformativa derivante dalla sentenza.

Con riferimento all’intimazione di pagamento della sanzione pecuniaria, il Tribunale ritiene invece sussistente il periculum in mora e il fumus boni iuris, alla luce dell’art. 7 della l. n. 689/1981. Tale disposizione sancisce il principio della non trasmissibilità agli eredi dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per l’illecito amministrativo perpetrato dal loro dante causa. Il Collegio osserva che i medesimi elementi circostanziali che escludono la riferibilità dell’acquisizione agli eredi depongono anche per l’accoglimento dell’istanza cautelare limitatamente alla sanzione.

Il Collegio accoglie pertanto l’istanza cautelare in parte qua, sospendendo l’efficacia del provvedimento impugnato limitatamente all’intimazione di pagamento della sanzione e compensando le spese della fase incidentale, con fissazione dell’udienza pubblica di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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