Sei scatti stipendiali al personale in quiescenza fuori termine (TAR Puglia n. 100 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, secondo comma, d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 legge n. 232/1990, per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale. Il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta, ai fini del trattamento di fine servizio, anche a chi ha presentato l’istanza nelle annualità successive, purché in possesso dei requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Una diversità di trattamento fondata sul solo momento di presentazione dell’istanza è priva di ragionevole giustificazione e non supera il vaglio di interpretazione costituzionalmente orientata. Il diniego dell’ente previdenziale è illegittimo e la relativa controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, vertendosi in materia di diritto soggettivo.

Il Fatto

I ricorrenti, già graduati della Guardia di Finanza, avevano chiesto all’INPS, con plurime istanze, il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 legge n. 232/1990. L’ente previdenziale aveva respinto le richieste con una serie di note PEC e con i prospetti di liquidazione che non attribuivano il beneficio.

I ricorrenti hanno quindi impugnato i dinieghi e i prospetti, chiedendo altresì l’accertamento del diritto al ricalcolo, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS non si è costituito. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 16 gennaio 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione centrale nell’interpretazione dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 legge n. 232/1990. Il secondo comma riconosce i sei scatti anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile, con domanda da produrre entro il 30 giugno dell’anno di maturazione di entrambe le anzianità.

Secondo l’orientamento condiviso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, da cui il Tribunale non si discosta, il beneficio spetta anche a chi si trovi nelle condizioni del secondo comma, senza che rilevi il termine di presentazione della domanda. A tale termine non può attribuirsi natura decadenziale, perché la decadenza presuppone la chiarezza e la perspicuità dei presupposti che la determinano.

Il Collegio richiama Cons. Stato sez. II n. 2831/2023, che a sua volta cita Cons. Stato sez. III n. 1231/2019: il collocamento a riposo a domanda è ammissibile anche in anni successivi, dipendendo dalla data di presentazione dell’istanza. Non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento tra chi presenta la domanda entro il 30 giugno e chi la presenta nelle annualità successive.

Il Tribunale richiama il principio secondo cui le leggi non si dichiarano incostituzionali perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali, citando Corte cost. n. 356/1996 e ord. n. 151/2019. Anche a voler ritenere ambigua la disposizione sul termine, tale ambiguità non consente di farne discendere conseguenze decadenziali.

Pertanto i ricorrenti, in ragione del servizio prestato quali graduati della Guardia di Finanza e del possesso di entrambi i requisiti, hanno diritto al riconoscimento dei sei scatti ai fini del TFS, ai sensi dell’art. 1911 d.lgs. n. 66/2010. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’annullamento delle note di diniego, prive di valore provvedimentale, vertendosi in materia di giurisdizione esclusiva e di diritto soggettivo. Il ricorso è accolto, con condanna dell’amministrazione al ricalcolo e alla liquidazione maggiorata di rivalutazione e interessi secondo i criteri di Ad. Pl. n. 18/2012, che impone il computo separato su capitale, interessi e rivalutazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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