Termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti è decadenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8785 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative conseguenti alla depenalizzazione operata dal d.lgs. n. 8/2016, il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, entro cui l’autorità amministrativa deve notificare gli estremi della violazione ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, integra un termine di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria. Il rinvio operato dall’art. 6 d.lgs. n. 8/2016 alle disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/1981 rende applicabile la disciplina dell’art. 14 l. n. 689/1981 anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del decreto. L’onere di provare l’osservanza dei termini previsti a pena di decadenza incombe su chi intende esercitare il diritto sanzionatorio, e quindi sull’ente previdenziale.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da accertamenti in materia di omissioni contributive. L’ente previdenziale, dopo la depenalizzazione intervenuta con il d.lgs. n. 8/2016, ha irrogato sanzioni amministrative ai destinatari degli illeciti. Questi ultimi hanno proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione, ottenendo l’annullamento in primo grado.
La Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione, dichiarando la decadenza dell’ente dal potere di irrogare le sanzioni per mancata contestazione della violazione nel termine di novanta giorni dall’accertamento. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mentre i destinatari hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha prospettato una lettura articolata del quadro normativo: inapplicabilità dell’art. 14 l. n. 689/1981 alle fattispecie depenalizzate prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016; applicazione solo per le violazioni successive, fino al 31.12.2023; applicazione dell’art. 23 del d.l. n. 48/2023 per il periodo successivo. La Corte ha giudicato il motivo infondato.
Il Collegio muove dall’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 8/2016, che estende l’applicazione delle nuove sanzioni amministrative anche alle violazioni anteriori, e dall’art. 9, che disciplina le modalità di trasmissione degli atti e fissa il termine di novanta giorni per la notifica degli estremi della violazione. L’art. 6 del medesimo decreto richiama, in forma generale, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/1981.
Tra le sanzioni amministrative previste dal decreto rientrano, per la Corte, anche quelle che si applicano alle violazioni anteriori: lo conferma il fatto che l’art. 9, comma 4, adotta lo stesso termine di novanta giorni previsto dall’art. 14, comma 2, l. n. 689/1981, costantemente interpretato come termine di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria.
Il Collegio dichiara la soluzione costituzionalmente necessitata, richiamando la giurisprudenza costituzionale secondo cui il principio di legalità modella la scansione cronologica dell’esercizio del potere afflittivo: la previsione di un limite temporale per l’irrogazione della sanzione è presupposto essenziale di certezza giuridica, di tutela del diritto di difesa e di buon andamento della pubblica amministrazione. Il solo termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, non è idoneo a garantire tali esigenze.
Ne consegue che l’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016 va letto alla stregua dell’art. 14, comma 2, l. n. 689/1981. Poiché l’onere della prova dell’osservanza dei termini decadenziali incombe su chi intende esercitare il diritto, e l’ente non ha allegato se e quando gli atti trasmessi in sede penale gli siano stati nuovamente inviati in sede amministrativa, la decadenza era correttamente dichiarata. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese e condanna al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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