TFR, straordinario continuativo e questione nuova in cassazione (Cass. civ. Sez. L n. 22625/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni di diritto o temi di contestazione nuovi rispetto a quelli devoluti al giudice di merito, salvo che siano rilevabili d’ufficio o costituiscano nuovi profili giuridici interni a questioni già trattate e fondati sui medesimi fatti.
La parte che intenda evitare la qualificazione di una questione come nuova deve allegare di averla già proposta nel giudizio di merito e, nel rispetto del principio di specificità, indicare in quale atto processuale tale deduzione sia stata formulata.
La contestazione concernente una deroga collettiva ai criteri legali di computo del trattamento di fine rapporto non può essere esaminata per la prima volta in cassazione se non risulta ritualmente devoluta al giudice d’appello.
L’inammissibilità della censura processuale assorbe l’esame della sua eventuale infondatezza nel merito.
Il Fatto
Un lavoratore aveva chiesto che nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto fossero inclusi i compensi percepiti per lavoro straordinario e lavoro notturno, prestati in misura fissa e continuativa. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e condannato la società datrice al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre accessori.
La Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la decisione. Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, la continuità dell’erogazione dello straordinario e del lavoro notturno non era contestata. La società aveva invece censurato i conteggi utilizzati per determinare il quantum, sostenendo che alcuni importi fossero già stati inclusi nel trattamento di fine rapporto. In appello era stata quindi disposta una consulenza tecnico-contabile, dalla quale era emerso un importo da accantonare addirittura superiore a quello richiesto dal lavoratore.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso la società ha denunciato la violazione dell’art. 2120, comma 2, c.c., di alcune disposizioni del contratto collettivo applicabile ai dipendenti delle società concessionarie “Autostrade e Trafori” e dell’art. 115 c.p.c. La censura sosteneva che il giudice d’appello avesse applicato esclusivamente il criterio legale previsto dall’art. 2120 c.c., trascurando una disciplina collettiva che, secondo la ricorrente, avrebbe derogato alla regola generale escludendo il compenso per lavoro straordinario dalla base di calcolo del TFR.
La Cassazione dichiara il motivo inammissibile perché la questione non risulta appartenere all’ambito devoluto al giudice d’appello. Dallo storico processuale ricostruito nella sentenza impugnata emerge infatti che la società non aveva contestato in secondo grado l’applicabilità dell’art. 2120 c.c. né aveva prospettato l’esistenza di una disciplina collettiva derogatoria. La censura proposta in appello riguardava invece soltanto l’erroneità dei conteggi e la mancata considerazione di somme che, secondo la datrice, erano già confluite nel TFR.
Il ricorso per cassazione introduceva quindi un tema diverso: non più la correttezza quantitativa dei conteggi, ma la stessa individuazione degli elementi retributivi computabili, alla luce di una pretesa deroga della contrattazione collettiva. Secondo la Corte, tale questione era estranea al perimetro sul quale il giudice di secondo grado era stato chiamato a pronunciarsi.
La Cassazione richiama sul punto il principio di specificità del ricorso. Quando una determinata questione non risulta trattata nella sentenza impugnata, la parte che sostenga di averla comunque proposta nel giudizio di merito deve indicare espressamente di averlo fatto e precisare in quale specifico atto processuale la deduzione sia stata formulata. Solo così la Corte può verificare direttamente dagli atti la veridicità dell’affermazione prima di esaminare il merito della censura. Il provvedimento richiama Cass. n. 20694/2018, Cass. n. 15430/2018 e Cass. n. 23675/2013.
Nel caso concreto tale onere non era stato assolto. La ricorrente non aveva indicato l’atto del precedente giudizio nel quale avrebbe prospettato la deroga collettiva ai criteri legali di computo del TFR. Ne derivava la novità della questione e, conseguentemente, l’impossibilità di esaminarla nel giudizio di legittimità.
La Corte ribadisce quindi il principio generale secondo cui il giudizio di cassazione ha per oggetto la revisione della sentenza sotto il profilo della regolarità formale del processo e delle questioni di diritto già ritualmente introdotte. Non possono esservi proposti temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio oppure di nuovi profili giuridici interni a una questione già appartenente al dibattito processuale e fondati sui medesimi elementi di fatto. Sul punto viene richiamata Cass. n. 4787/2012.
La pronuncia aggiunge che la declaratoria di inammissibilità assorbe anche il rilievo relativo all’infondatezza sostanziale della censura. La Corte segnala comunque un proprio precedente, Cass. n. 24810/2024, relativo al medesimo contratto collettivo “Autostrade e Trafori”, nel quale era stata esclusa l’esistenza di una previsione derogatoria rispetto al criterio legale dell’art. 2120, comma 1, c.c. La questione resta tuttavia recessiva rispetto alla ragione processuale che determina l’esito del ricorso.
- Una questione non devoluta al giudice d’appello non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- Chi sostiene di averla già proposta deve indicare l’atto specifico nel quale la deduzione è stata formulata.
- La contestazione sui conteggi del TFR non comprende automaticamente la diversa questione della deroga collettiva ai criteri legali di computo.
- Il ricorso viene dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.