Sanzioni per apparecchi da gioco: distinzione tra caratteristiche essenziali e tecniche (Cass. civ. Sez. II n. 31743/2025)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione prevista dall’art. 110, comma 9, lett. f quater), TULPS si applica solo a coloro che producono, distribuiscono o installano apparecchi destinati al gioco non rispondenti alle caratteristiche di cui ai precedenti commi 6 e 7, senza che rilevi il mancato rispetto delle caratteristiche e delle prescrizioni indicate nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative dei medesimi commi. La mancanza del guscio protettivo della scheda del sistema interno/esterno degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), TULPS non rientra fra le caratteristiche indicate dal medesimo comma, rilevanti ai fini dell’applicazione del successivo comma 9, lett. f quater), con la conseguenza che tale violazione va sanzionata in base al diverso disposto della lett. c) dello stesso comma 9.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli irrogava una sanzione di € 30.000,00 nei confronti del legale rappresentante di una società, per la violazione dell’art. 110, comma 6, TULPS, con confisca e distruzione di tre apparecchi da gioco e chiusura dell’esercizio per trenta giorni, a seguito dell’accertata mancanza del guscio protettivo della scheda del sistema interno/esterno su tre apparecchi. Il Tribunale di Milano accoglieva l’opposizione, ritenendo insufficiente l’enunciazione della fattispecie illecita. La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma, confermava la contestazione ma riduceva la sanzione a € 12.000,00, escludendo la chiusura dell’esercizio, ritenendo che la violazione integrasse la fattispecie meno grave di cui all’art. 110, comma 9, lett. c), TULPS, e non quella più grave di cui alla lett. f-quater). Avverso tale sentenza, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che la mancanza del guscio protettivo, in quanto in contrasto con l’art. 38, comma 3, della legge n. 388/2000, integrasse la violazione più grave.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Il Collegio, dopo aver esaminato la normativa di riferimento, opera una distinzione tra le “caratteristiche di cui ai commi 6 e 7” dell’art. 110 TULPS e le “caratteristiche e prescrizioni indicate nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative dei medesimi commi”. La sanzione più grave di cui alla lett. f-quater) del comma 9 si applica solo quando gli apparecchi non rispondono alle caratteristiche fondamentali elencate nei commi 6 e 7 (attestato di conformità, collegamento alla rete, costo della partita, durata, vincite, ecc.).
La mancanza del guscio protettivo della scheda del sistema interno/esterno non è riconducibile ad alcuna di queste caratteristiche essenziali, ma integra una violazione di prescrizioni tecniche secondarie, previste da disposizioni attuative dei commi 6 e 7. La Corte esclude la rilevanza del richiamo all’art. 38, comma 3, della legge n. 388 del 2000, poiché tale norma riguarda il nulla osta per gli apparecchi da divertimento e la relativa verifica tecnica, non la fattispecie in esame. Di conseguenza, la violazione va sanzionata ai sensi della lett. c) del comma 9, che prevede la sanzione per chi installa apparecchi conformi alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, ma non alle prescrizioni attuative, con una sanzione pecuniaria da € 1.000 a € 10.000 e senza la chiusura dell’esercizio.
Implicazioni Pratiche
- Contestazione della violazione: l’avvocato del gestore di apparecchi da gioco deve verificare se la violazione contestata riguarda le caratteristiche essenziali di cui ai commi 6 e 7 TULPS (es. attestato di conformità, collegamento alla rete, costo della partita) oppure prescrizioni tecniche secondarie; nel secondo caso, deve eccepire l’applicabilità della sanzione meno grave di cui all’art. 110, comma 9, lett. c), contestando la qualificazione dell’illecito come “non rispondente alle caratteristiche” di cui ai commi 6 e 7.
- Onere probatorio sulla natura della violazione: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per irrogare la sanzione più grave di cui alla lett. f-quater), deve provare che l’apparecchio difetta di una delle caratteristiche fondamentali elencate nei commi 6 o 7 (es. mancanza di attestato, vincite superiori al limite, assenza di elementi di abilità), non potendo limitarsi a eccepire la violazione di prescrizioni tecniche secondarie, come la mancanza del guscio protettivo, che integra la violazione meno grave.
- Impugnazione della sanzione: in sede di opposizione all’ordinanza ingiunzione, la difesa deve richiedere la rideterminazione della sanzione nel minimo edittale di € 1.000 per ogni apparecchio, ai sensi della lett. c), e chiedere l’esclusione della chiusura dell’esercizio, qualora la violazione sia limitata a prescrizioni tecniche secondarie che non incidono sulla conformità essenziale dell’apparecchio.
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Nota della Redazione
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