Sanzioni Banca d’Italia agli amministratori non esecutivi e dovere di agire informati (Cass. civ. Sez. II n. 6035 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 144 e ss. d.lgs. n. 385/1993, nel testo applicabile ratione temporis, non hanno natura penale ai sensi dei criteri Engels, onde non si pone un problema di compatibilità con le garanzie dell’art. 6 CEDU riservate ai processi penali. Il potere di intervenire sul rito dell’opposizione è espressamente conferito al Governo dall’art. 3 legge n. 154/2014, che consente modifiche alla procedura sanzionatoria, ivi incluse le norme processuali reintrodotte dalla Corte cost. n. 94/2014, con la conseguenza che il nuovo art. 145 TUB non eccede i limiti dell’art. 76 Cost. Il regime transitorio dell’art. 2 d.lgs. n. 72/2015 è espressamente ancorato all’adozione delle disposizioni attuative della Banca d’Italia e non consente di distinguere tra norme sostanziali immediatamente applicabili e norme processuali a entrata in vigore differita. In materia di illeciti amministrativi vige il principio di irretroattività della legge più favorevole. L’art. 2381, ultimo comma, cod. civ. impone agli amministratori non esecutivi di agire in modo informato: essi rispondono a titolo di concorso omissivo quoad functione quando non si attivino per prevenire le criticità aziendali di cui siano o debbano essere a conoscenza.

Il Fatto

Un componente del consiglio di amministrazione di una banca era destinatario di due sanzioni amministrative pecuniarie per un importo complessivo di 225.000 euro, irrogate dalla Banca d’Italia per violazione dell’art. 53, comma primo, lett. b) e d) d.lgs. n. 385/1993 in materia di contenimento dei rischi finanziari e di carenze nell’organizzazione e nei controlli interni.

Le sanzioni traevano origine da verifiche ispettive condotte tra il 2010 e il 2012, dalle quali erano emerse gravi criticità di liquidità e un sensibile peggioramento del profilo di rischio. L’opposizione proposta dinanzi al TAR Lazio, poi riassunta davanti al giudice ordinario, era stata respinta dalla Corte d’appello. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi.

La Motivazione della Corte

I primi motivi investono il rito. Il ricorrente sosteneva l’illegittimità costituzionale del nuovo art. 145 TUB per eccesso di delega, nonché la lesione del principio di parità di trattamento per la disciplina transitoria. La Corte osserva che la legge n. 154/2014 attribuiva espressamente al Governo il compito di rivedere la procedura sanzionatoria dell’art. 144 TUB, con estensione del trattamento a tutte le violazioni e con la previsione di tutte le modifiche occorrenti ad assicurarne il coordinamento. Le modifiche processuali integrano la nuova disciplina sostanziale, arricchendo le facoltà difensive dell’incolpato mediante la celebrazione dell’udienza pubblica. Nel silenzio di criteri direttivi specifici, compete al legislatore delegato uno spazio di discrezionalità che consente norme di coerente sviluppo e completamento delle scelte del delegante.

Sulla translatio iudicii, la Corte richiama il canone di specialità: nei rapporti tra giudice amministrativo e giudice ordinario l’art. 11 cod. proc. amm. disciplina esclusivamente la riproposizione del giudizio, restando l’art. 59 legge n. 69/2009 applicabile in via sussidiaria. La causa, già assoggettata alle regole processuali vigenti al momento dell’instaurazione dinanzi al giudice munito di giurisdizione, resta disciplinata dal rito previgente. La censura è comunque inammissibile, perché le regole sul rito non hanno copertura costituzionale e la loro violazione non cagiona automaticamente nullità, se non incide sul contraddittorio o sul diritto di difesa: il ricorrente non ha individuato alcun pregiudizio concreto.

Nel merito, la Corte conferma il dovere di agire informati degli amministratori privi di deleghe. L’art. 2381, ultimo comma, cod. civ. si declina nel dovere di attivarsi per prevenire le criticità aziendali e in quello di informarsi, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società bancarie, prospettandosi anche una responsabilità di natura pubblicistica verso l’autorità di vigilanza. Il dovere di agire informati non è rimesso alle segnalazioni degli amministratori delegati, ma impone ai consiglieri non esecutivi di contribuire a un governo efficace dei rischi.

Nessun obbligo incondizionato di ammissione probatoria grava sul giudice: l’art. 6 CEDU non disciplina il regime di ammissibilità delle prove, rimesso alla legge interna e all’apprezzamento dei tribunali nazionali. La Corte di merito ha valutato l’irrilevanza della prova orale e l’inammissibilità dell’acquisizione degli atti penali, statuizioni che presuppongono la piena compatibilità del rito con il diritto alla prova.

Sul trattamento sanzionatorio, la Corte conferma il principio di irretroattività della legge più favorevole in materia di sanzioni amministrative e l’inoperatività del Reg. 2988/95/CE, che disciplina il trattamento delle irregolarità pregiudizievoli del bilancio comunitario. Quanto all’art. 3 legge n. 689/1981, la norma non contempla un’inversione dell’onere della prova, gravando l’incolpato solo della dimostrazione dell’inesigibilità del comportamento. La Banca d’Italia deve provare i segnali di allarme, mentre spetta all’amministratore provare la condotta attiva dovuta. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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