Distanze legali: il muro di cinta rileva solo se alto fino a (Cass. civ. Sez. II n. 13194 del 18.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il muro di cinta che non supera l’altezza di tre metri, purché isolato, con le facce emergenti dal suolo separate da ogni altra costruzione, e in muratura, è destinato alla demarcazione del confine e non si computa ai fini delle distanze legali; oltre tale altezza trova applicazione l’art. 886 cod. civ., che ne regola soltanto l’obbligo di contribuzione del vicino. La rete oscurante collocata su un muretto non integra muro divisorio e non consente di mantenere alberi a distanza inferiore a quella legale. La violazione della distanza tra fabbricati ex art. 873 cod. civ. va accertata misurando lo spazio tra le due costruzioni, non tra ciascuna di esse e il confine.

Il Fatto

Il Tribunale aveva condannato il convenuto a estirpare o a ridurre a un metro di altezza alcune piante poste in adiacenza al muro di confine con la proprietà dell’attrice, rigettando nel resto la domanda. La Corte d’appello di Catania, in parziale riforma, aveva respinto l’impugnazione incidentale con cui si chiedeva la rimozione, ai sensi degli artt. 892 e 896 cod. civ., della rete oscurante realizzata al confine dal convenuto; aveva poi limitato la condanna a riportare le piante a un’altezza non superiore a quella dei pali con la rete oscurante.

La proprietaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Il convenuto ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, censurando il rigetto della domanda di demolizione di una tettoia costruita dalla controparte in violazione dell’art. 873 cod. civ.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi del ricorso principale, esaminati congiuntamente, denunciano la violazione degli artt. 886 e 892, co. 4, cod. civ. La ricorrente sostiene che il muro di cinta, per legge, deve essere alto tre metri e in muratura; di conseguenza il muretto sormontato dalla rete metallica oscurante non avrebbe potuto legittimare il mantenimento di alberi a distanza non legale. La Corte locale, accertato che la recinzione non costituiva muro di confine, avrebbe dovuto ordinarne la rimozione.

Il Collegio dichiara le censure fondate. L’oscuramento procurato con una struttura alta cinque metri non costituisce muro divisorio. La Corte richiama il principio già affermato in sede di legittimità: il muro di cinta, che a norma dell’art. 878 cod. civ. non va considerato ai fini del computo delle distanze legali, è solo quello isolato, con le facce emergenti dal suolo separate da ogni altra costruzione, destinato alla demarcazione del confine e alla chiusura della proprietà, di altezza non superiore ai tre metri. Ai muri di cinta di altezza maggiore non si applica la citata norma, ma l’art. 886 cod. civ., che ne regola l’obbligo di contribuzione del vicino. Il manufatto deve inoltre essere in muratura.

La Corte precisa che solo se il confine tra due fondi è costituito da un muro divisorio, proprio o comune, è consentito mantenere alberi di alto fusto a meno di tre metri, perché in tal caso il vicino non subisce la diminuzione di aria, luce, soleggiamento e panoramicità. Poiché la Corte di merito si è discostata da tali principi, la sentenza va cassata con rinvio. Il terzo motivo, proposto in via subordinata, resta assorbito dall’accoglimento dei primi due.

Quanto al ricorso incidentale, il ricorrente deduce la falsa applicazione dell’art. 873 cod. civ. La Corte d’appello, negata la precarietà dell’opera, aveva ritenuto rispettata la distanza, assumendo che la stessa potesse essere divisa per due in ragione della presenza di un muro di confine. La doglianza è fondata: la misurazione della distanza tra fabbricati deve intercorrere tra i due fabbricati, mentre la Corte di merito ha applicato la regola valevole per la distanza dal confine, che l’articolo non prevede. L’errore di diritto è palese e la sentenza va cassata anche sotto tale profilo, con rinvio alla medesima Corte locale in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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