Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 4494 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, cod. proc. civ., impone al ricorrente di esporre in modo chiaro e completo l’oggetto della pretesa e il tenore della sentenza impugnata, così da consentire alla Corte di legittimità di valutare i motivi sulla sola base della lettura del ricorso. Il ricorrente che deduca la violazione del principio di non contestazione deve indicare la sede processuale in cui le tesi disattese furono dedotte, trascinando i relativi passaggi argomentativi, e specificare il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi. L’onere di autosufficienza non costituisce un formalismo fine a sé stesso, ma esprime il principio di specificità del gravame proprio del giudizio a critica vincolata davanti alla Corte di cassazione.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietaria e possessore di un lotto di terreno, convenivano in giudizio due società chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per il mancato completamento di una procedura di esproprio, per la realizzazione asseritamente abusiva di due linee elettriche e per il taglio abusivo degli alberi. Il Tribunale adito dichiarava la domanda inammissibile, sul rilievo dell’intervenuto giudicato sulla medesima questione.
La Corte d’Appello accoglieva il motivo di gravame che contestava la declaratoria di inammissibilità e, riformata la sentenza, esaminava le domande nel merito rigettandole perché infondate. Avverso tale pronuncia i soccombenti propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., assumendo che la Corte territoriale non avrebbe applicato il principio di non contestazione, poiché nessuno degli enti convenuti avrebbe disconosciuto la circostanza del taglio delle piante, limitandosi a contestarne la liceità.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. I ricorrenti evocano in modo assertivo e improprio il principio di non contestazione, pretendendo di desumere dalla pacifica circostanza del taglio la prova della sua illiceità, e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, ha escluso che una delle società abbia svolto attività manutentiva o di taglio; ha dato atto dell’esistenza di una autorizzazione amministrativa; ha ritenuto provata la liceità del taglio anche sulla base della prova documentale; ha concluso che il taglio è avvenuto in forza di un provvedimento amministrativo autorizzativo, con esclusione dell’illecito.
I ricorrenti sostengono ora che l’autorizzazione non sarebbe mai stata prodotta, ma di ciò la sentenza non fa menzione e i ricorrenti trascurano di specificare se, dove e quando la questione sia stata eccepita e trattata nel precedente contesto processuale, incorrendo nella violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ..
La Corte richiama il principio di autosufficienza e la necessità che il ricorrente operi una chiara esposizione funzionale alla piena valutazione dei motivi, non essendo la Corte tenuta a ricercare gli atti. L’applicazione di tale principio non esprime un formalismo fine a sé stesso, anche alla luce delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e delle Sezioni Unite n. 8950 del 2022, ma il rispetto di una previsione legislativa volta ad assicurare uno standard di redazione degli atti, quale ricaduta del principio di specificità del gravame.
Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati inammissibili per le medesime ragioni e per non aver indicato la sede processuale in cui l’errata interpretazione del documento di constatazione danni sarebbe stata eccepita. La Corte ribadisce che, sotto la formale invocazione della violazione di legge, i ricorrenti contrappongono alla interpretazione del giudice di merito una propria autonoma ricostruzione del fatto e della prova, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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