Protesi difettosa e responsabilità sanitaria: il danno psichico va provato, la nuova CTU è discrezionale (Cass. 10769/2026)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 10769/2026, pubblicata il 23 aprile 2026 (R.G.N. 25168/2023) — camera di consiglio del 19 marzo 2026, Presidente Antonietta Scrima, Relatore Vittoria Amirante.

Il principio di diritto

In tema di responsabilità sanitaria, il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione, derivante da carente informazione, è autonomo rispetto al danno alla salute conseguente al difetto del dispositivo impiantato; chi lo invochi in sede di legittimità deve però rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso. Il danno psichico va provato nel suo nesso causale con l’evento, non essendo il giudice tenuto — neppure a fronte di esplicita richiesta di parte — a rinnovare la consulenza tecnica d’ufficio, il cui disporsi rientra nel suo potere discrezionale.

Il fatto

Una paziente, sottoposta a un intervento ricostruttivo con impianto di protesi in silicone, lamentava che le protesi — poi oggetto di un warning ministeriale — si erano rotte, con dispersione del materiale, e di non essere stata adeguatamente informata sulle loro caratteristiche e sui rischi di rottura. Il Tribunale di Ancona accolse parzialmente la domanda contro la struttura sanitaria, riconoscendo il danno da rottura della protesi ma escludendo il nesso causale con la dedotta patologia psichica. La Corte d’appello di Ancona rigettò l’appello. La paziente ricorre per cassazione con due motivi.

La motivazione

Il primo motivo — omesso esame della carente informativa pre-operatoria e della violazione del diritto all’autodeterminazione — è inammissibile: propone una critica di fatto e difetta di specificità e autosufficienza, non essendo l’atto di citazione trascritto né localizzato. Anche riqualificato come error in procedendo, è in parte inammissibile e in parte infondato: la Corte d’appello aveva motivato la carenza di interesse, poiché la struttura ha comunque risposto dei danni da rottura della protesi con capo non impugnato, ormai coperto da giudicato. Il secondo motivo — omessa motivazione sulle critiche alla consulenza tecnica e mancato riconoscimento del danno psichico — è infondato: la sentenza ha fondato su plurimi elementi la carenza di prova del nesso causale (una preesistente invalidità civile per problemi psichici, il diniego di produrre i relativi atti, l’assenza di diagnosi in cartella clinica); il rinnovo della consulenza rientra nel potere discrezionale del giudice, non dovuto neppure a fronte di richiesta di parte. È accolta, infine, l’istanza ex art. 89 c.p.c., con cancellazione di espressioni offensive contenute nel ricorso.

Esito: la Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese (3.300 euro) e ordina la cancellazione delle espressioni offensive; dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato e dispone l’oscuramento delle generalità.

Implicazioni pratiche

In materia di responsabilità sanitaria, la violazione del consenso informato genera un danno autonomo — da lesione dell’autodeterminazione — rispetto a quello alla salute causato dal difetto del dispositivo; ma per farlo valere in cassazione occorre rispettare rigorosi oneri di specificità e autosufficienza, indicando e trascrivendo gli atti rilevanti. Sul danno psichico, poi, non basta invocare le critiche alla consulenza o chiedere una nuova perizia: il nesso causale va provato, e il rinnovo della CTU resta una scelta discrezionale del giudice. Sul piano processuale, la pronuncia ricorda che le espressioni offensive negli scritti difensivi possono essere cancellate ex art. 89 c.p.c. anche in sede di legittimità.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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