Sanzioni Consob e decadenza: decorrenza dal momento dell’accertamento (Cass. civ. Sez. II n. 10228 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni amministrative per violazione delle norme sull’intermediazione finanziaria, il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti decorre dal giorno in cui la Consob, in composizione collegiale, esaurita l’attività ispettiva e istruttoria, è in grado di adottare le proprie decisioni, senza che rilevino ritardi ingiustificati per disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni. Il momento dell’accertamento non coincide automaticamente né con la chiusura dell’attività ispettiva, né con il deposito della relazione, né con la riunione della Commissione per esaminarla, poiché la constatazione dei fatti non comporta di per sé il loro accertamento. La stima della congruità dei tempi è rimessa al giudice del merito, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità per violazione di norme di diritto.

Il Fatto

Il ricorrente, già componente del consiglio di amministrazione di una banca, ha impugnato la sentenza della Corte d’appello che aveva respinto l’opposizione avverso la delibera con cui la Consob gli aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della perdita dei requisiti di idoneità. L’illecito contestato consisteva nell’omessa adozione del prospetto informativo in relazione a un’offerta al pubblico di azioni, per violazione dell’art. 94, comma 1, TUF.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, deducendo la tardività della contestazione, l’omessa applicazione del favor rei, la mancata riunione di procedimenti distinti, la violazione dell’art. 2381 c.c. quanto ai doveri degli amministratori non esecutivi e la violazione dell’art. 94 TUF in ordine alla qualificazione dell’offerta.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte conferma l’orientamento secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazione della disciplina sull’intermediazione finanziaria, la decorrenza del termine per la contestazione va individuata nel giorno in cui la Consob, in composizione collegiale, dopo l’esaurimento dell’attività ispettiva e istruttoria, è in grado di adottare le decisioni di sua competenza. Il momento dell’accertamento non si identifica necessariamente né con la fine dell’attività ispettiva, né con il deposito della relazione, né con la riunione della Commissione.

La Corte richiama il consolidato principio delle Sezioni Unite n. 5395 del 2007 e le successive pronunce conformi, ribadendo che occorre individuare, secondo gli indicatori della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la constatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento. La ricostruzione dei tempi necessari e la stima della congruità del tempo utilizzato sono rimesse al giudice del merito, con apprezzamento incensurabile.

Sul secondo motivo, la Corte esclude l’applicabilità retroattiva delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 72/2015, trovando applicazione il regime transitorio dell’art. 6, comma 2, del medesimo decreto. La sentenza della Corte cost. n. 63 del 2019, che ha dichiarato illegittima tale deroga, riguarda le sanzioni degli artt. 187-bis e 187-ter TUF, di natura sostanzialmente punitiva, e non è estensibile alle sanzioni pecuniarie per l’offerta al pubblico, non equiparabili quanto a tipologia e severità.

Sul terzo motivo, la Corte afferma che la riunione dei procedimenti sanzionatori prevista dall’art. 7 del Regolamento Consob n. 18750/2013 è rimessa alla discrezionalità dell’autorità e non è sindacabile in cassazione, restando distinte le posizioni dei soggetti e le infrazioni contestate.

Sui motivi quarto e quinto, la Corte conferma che il dovere di agire informati grava anche sui consiglieri non esecutivi di una società bancaria, i quali rispondono del mancato utile attivarsi. Non si configura responsabilità oggettiva: occorrono condotta d’inerzia, fatto pregiudizievole, nesso causale e colpa. Spetta a chi afferma la responsabilità provare i segnali d’allarme; assolto tale onere, incombe agli amministratori dimostrare la condotta attiva dovuta o la causa esterna. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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