Revoca del fallimento e raddoppio del contributo unificato: presupposti e soccombenza (Cass. civ. Sez. I n. 16262 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha natura sanzionatoria ma di tributo giudiziario, assolvendo alla funzione di disincentivare una superflua richiesta di prestazioni giudiziarie. Il relativo presupposto non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione negativa in rito del gravame. La statuizione sui presupposti del raddoppio ha carattere sostanzialmente amministrativo, riguarda il rapporto del contribuente con l’Erario e non attiene alla sfera del ius litigatoris; la Corte di cassazione è pertanto tenuta a rilevarne d’ufficio l’erroneità, purché la decisione impugnata non sia coperta sul punto da giudicato interno.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da un’istanza di fallimento depositata da una società creditrice nei confronti di una debitrice. Nella pendenza del procedimento la debitrice presentava domanda di concordato preventivo, poi omologato. Il tribunale, non ritenendo rinunciata l’istanza originaria, dichiarava comunque il fallimento, anche in forza della richiesta formulata dalla creditrice nel ricorso per la risoluzione del concordato.
La corte d’appello accoglieva il reclamo della debitrice e revocava la sentenza dichiarativa, imputando le spese alla società istante e ritenendo sussistenti i presupposti del raddoppio del contributo unificato. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso la società istante, con tre motivi, e la curatela del fallimento, con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il ricorso incidentale della curatela, che attinge la statuizione di revoca del fallimento. Il primo motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi. Il riferimento della corte territoriale al fallimento dichiarato d’ufficio costituisce, per quanto espresso in modo non felice, una sorta di paradosso esplicativo: serve a dire che la declaratoria era stata adottata nonostante l’improcedibilità della richiesta del creditore, divenuta improcedibile per effetto dell’omologazione del concordato.
Questa è la ragione del decidere, non specificamente censurata. Da essa consegue l’inammissibilità anche del secondo motivo del ricorso incidentale.
Passando al ricorso principale, interamente dedicato alle spese e al raddoppio del contributo, la Corte rigetta il primo motivo. La frase sul fallimento dichiarato d’ufficio è sopravvalutata anche ai fini del principio di soccombenza: ciò che ha condotto alla revoca è che il fallimento fu dichiarato su istanza da considerare improcedibile. La società istante assunse però posizione dichiaratamente antagonista anche nel reclamo, con richiesta di rigetto dell’impugnazione, sicché non può negarsi la soccombenza ai fini dell’art. 91 cod. proc. civ.
Il secondo motivo è inammissibile per genericità: manca il nesso logico tra la dedotta non imputabilità del reclamo e la ritenuta imputabilità della dichiarazione di fallimento.
Il terzo motivo è accolto, per ragione diversa da quella prospettata. È infondato l’assunto che l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 integri una sanzione presupponente la colpa: si tratta di tributo giudiziario. Nondimeno la Corte rileva d’ufficio l’erroneità della statuizione, perché in base al principio iura novit curia può individuare i profili di diritto rilevanti, ove non vi sia giudicato interno. Il presupposto dell’obbligo non è la condanna alle spese, ma il fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione negativa in rito del gravame. Poiché il reclamo della debitrice è stato accolto, il capo relativo al raddoppio va cassato senza rinvio. Le spese tra le due società sono compensate; quelle della debitrice sono poste a carico della curatela soccombente.
Nota della Redazione
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