Sanzioni tributarie e assoluzione del GIP: serve la prova dell’errore inevitabile (Cass. civ. Sez. V n. 22293 del 02.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio generale dell’art. 3 l. n. 689 del 1981, non richiede la mera volontarietà del comportamento sanzionato, ma anche la coscienza e la volontà della condotta, sufficienti senza necessità di dimostrare il dolo o la colpa. La colpa si presume fino alla prova contraria, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla buona fede, rilevante come esimente solo se l’agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l’ignoranza dei presupposti dell’illecito e non superabile con la normale diligenza. La sentenza dibattimentale irrevocabile di assoluzione, cui l’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000 riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario, non giustifica l’esimente nel caso in cui sia stata pronunciata dal giudice per le indagini preliminari. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del «minimo costituzionale» dell’art. 111, comma 6, Cost.
Il Fatto
La vicenda trae origine da diversi avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate in relazione ai lavori di costruzione del Porto di Imperia e alla deduzione di costi per operazioni ritenute inesistenti. La società contribuente, dichiarata fallita, aveva interposto ricorso contro gli avvisi.
La CGT2 Liguria, con la sentenza n. 461/2023, ha accolto parzialmente gli appelli dell’Ufficio, determinando in circa quarantadue milioni di euro i costi indeducibili e la relativa IVA indetraibile, ma ha escluso l’applicazione delle sanzioni. La Commissione ha ritenuto che il disallineamento tra le fatture in acconto e le opere eseguite fosse dipeso dalle vicende penali che avevano coinvolto gli amministratori delle società, con esiti assolutori, impedendo la regolare conclusione dell’appalto. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Ufficio ha denunciato la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando una motivazione apparente della sentenza impugnata, che avrebbe richiamato acriticamente la perizia del GIP senza argomentare sulle ragioni della sua preferibilità rispetto alla quantificazione dell’Ufficio.
La Corte ha giudicato il motivo infondato. Il giudice di seconde cure ha enucleato chiaramente il proprio percorso motivazionale muovendo dalla sentenza penale di assoluzione del GIP, ritenuta rilevante ma non sufficiente a fondare la decisione. La Corte ha precisato che non viene in rilievo l’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, poiché tale norma riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario solo alla sentenza dibattimentale irrevocabile di assoluzione e non a quella pronunciata dal giudice per le indagini preliminari, ancorché recante la formula “perché il fatto non sussiste” (Cass. n. 1144 del 2025).
Sul punto dei costi la sentenza impugnata presenta una motivazione non apparente, ma semplicemente non condivisa dalla ricorrente; quanto alla ricostruzione dei ricavi, essa ha evidenziato lacune probatorie dell’amministrazione finanziaria in ordine alla prova del relativo ammontare. La Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa e incomprensibile (Cass. n. 7090 del 2022).
Con il secondo motivo l’Ufficio ha denunciato la violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997. La Corte ha accolto il motivo. Ha richiamato l’orientamento secondo cui non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta la coscienza e la volontà della condotta, senza necessità di dimostrare dolo o colpa, che si presume fino alla prova della sua assenza, da offrire a cura del contribuente e da distinguere dalla buona fede, esimente solo in caso di errore inevitabile (Cass. n. 2139 del 2020).
La CGT2, nel dare rilievo agli esiti assolutori del processo penale, ha operato un’impropria sovrapposizione tra l’art. 5 e le esimenti dell’art. 6 d.lgs. n. 472 del 1997. La pronuncia assolutoria del GIP, inoltre, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 21-bis citato, che richiama unicamente il proscioglimento dibattimentale. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla CGT2 Liguria, in diversa composizione, anche sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.