Sanzioni tributarie non trasmissibili agli eredi e onere di autosufficienza del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 5509 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative tributarie, la morte dell’autore della violazione comporta l’estinzione dell’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall’Amministrazione, che, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere anche in sede di legittimità, ove il decesso sia documentato ex art. 372 cod. proc. civ.. Il ricorso per cassazione che censuri la congruità del giudizio di merito sulla motivazione di un avviso di accertamento è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza ex art. 366 cod. proc. civ., se non riporta testualmente i passi della motivazione dell’atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi. In tema di IMU, l’obbligo motivazionale dell’accertamento è adempiuto quando il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne efficacemente l’an e il quantum.
Il Fatto
La controversia ha origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento IMU 2014 relativo a plurimi immobili di proprietà di una contribuente. La Commissione tributaria regionale della Campania, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso originario limitatamente al riconoscimento del beneficio di imposta per abitazione principale su uno degli immobili.
Contro tale sentenza la contribuente aveva proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, resistito dal Comune di Napoli con controricorso. Nel corso del giudizio si sono costituiti gli eredi della contribuente, deceduta in data 31 agosto 2022, chiedendo in via preliminare la disapplicazione delle sanzioni per intrasmissibilità, in applicazione dell’art. 8, d.lgs. n. 472 del 1997, e insistendo per il resto nelle censure proposte.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti denunciavano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 7, legge n. 212 del 2000, e 3 legge n. 241 del 1990, lamentando che l’avviso di rettifica fosse privo dell’indicazione del classamento, della rendita catastale e dei moltiplicatori, e indicasse in modo errato la classe di gran parte degli immobili.
La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., non avendo i ricorrenti riprodotto e allegato al ricorso l’avviso impugnato. Tale omissione risulta tanto più decisiva a fronte dell’esplicito accertamento dei giudici di merito, che avevano affermato che l’atto era adeguatamente motivato, contenendo l’individuazione degli immobili e i criteri di calcolo del tributo.
La Corte ha dato seguito al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: qualora si censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio sulla motivazione di un avviso di accertamento — atto amministrativo e non processuale — è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, per consentire alla Corte di esprimere il giudizio esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass. nn. 16147/2017, 2928/2015, 8312/2013).
Quanto al profilo sostanziale, la Corte ha ribadito che in tema di ICI, secondo principi applicabili anche all’IMU, l’obbligo motivazionale dell’accertamento è adempiuto quando il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestare efficacemente l’an e il quantum dell’imposta, restando affidate al giudizio di impugnazione le questioni sull’effettivo verificarsi dei fatti e sulla loro idoneità a sostenere la pretesa (Cass. n. 1694 del 24/01/2018; Cass. n. 26431 del 08/11/2017).
Sulla richiesta degli eredi, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alle sanzioni, applicando il principio secondo cui la morte dell’autore della violazione comporta l’estinzione dell’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria, che non si trasmette agli eredi (Cass. nn. 29577/2021, 6737/2016, 22199/2010). Nel resto il ricorso è stato respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.
Nota della Redazione
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