Nuovi fenomeni franosi e concorso di responsabilità del proprietario a monte (Cass. civ. Sez. II n. 5506 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il proprietario del fondo posto a monte risponde dei danni cagionati dai nuovi fenomeni franosi che, propagandosi dalla sua proprietà, mettano in pericolo il fondo a valle, secondo un titolo di imputazione autonomo rispetto a quello già accertato, con giudicato inter alios, a carico del terzo appaltatore ai sensi dell’art. 1669 c.c. L’inerzia del danneggiato nell’esecuzione del titolo formatosi contro l’appaltatore non esonera il proprietario a monte, né può fondare da sola un concorso causale. La sentenza che, senza adeguato supporto logico-motivazionale, ripartisca il concorso delle condotte (90% a carico del danneggiato e 10% del proprietario a monte) è censurabile per motivazione apodittica e contraddittoria, anche perchè la statuizione non è riportata nel dispositivo.

Il Fatto

Con atto di vendita e contestuale appalto del 1983, un privato vendeva a una società costruttrice un appezzamento di terreno in contrada “Acqualadroni”, riservandosi alcune porzioni a monte e commissionando la realizzazione di un complesso residenziale. Circa due anni dopo i proprietari prendevano possesso delle unità immobiliari. Manifestatisi fenomeni di caduta di terriccio e infiltrazioni idriche, i condomini ottenevano nel 1996 un giudicato di condanna della società costruttrice all’esecuzione delle opere di messa in sicurezza, anche sulla scarpata retrostante.

Nel 2005 il Condominio conveniva in giudizio gli eredi del venditore, proprietari del fondo a monte, per ottenere la condanna alla messa in sicurezza del costone. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte di appello di Messina, in riforma, riconosceva la responsabilità concorrente dei convenuti nella sola misura del 10%, addossando il restante 90% al Condominio per l’inerzia nell’esecuzione del titolo verso la società appaltatrice. Propongono ricorso principale il Condominio e ricorso incidentale i proprietari a monte.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il collegio esamina il primo motivo del ricorso incidentale, che deduce un supposto litisconsorzio necessario con i proprietari di altre particelle del versante. Il motivo è disatteso: la controversia attiene esclusivamente al rapporto tra due fondi limitrofi, quello a monte e quello condominiale a valle, senza che il coinvolgimento di ulteriori proprietà risulti denunciato in termini certi.

Anche il terzo motivo incidentale, nella parte sull’opponibilità del giudicato, è respinto: la sentenza richiamata ebbe a riguardare una causa instaurata inter alios, tra il Condominio e la società esecutrice, con causa petendi fondata sull’art. 1669 c.c., sicché essa non copre l’eventuale corresponsabilità dei proprietari a monte.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato. La Corte conferma che la deduzione, in appello, della qualità di eredi e committenti dei lavori configura una domanda nuova, involgendo un diverso titolo di imputazione soggettiva rispetto a quello di comproprietari fatto valere in primo grado, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale.

Sono invece fondati il secondo e il terzo motivo. Il giudice di appello non ha considerato che l’oggetto della domanda riguardava la responsabilità dei proprietari a monte per i nuovi fenomeni franosi, successivi a quelli accertati nel precedente giudizio, rispetto ai quali l’ente comunale aveva emesso provvedimenti di messa in sicurezza. L’inerzia del Condominio nell’esecuzione del titolo verso l’appaltatore non poteva avere rilevanza decisiva, non potendo escludersi un concorso o una nuova responsabilità in capo ai proprietari uti singuli. La ripartizione 90%/10%, priva di adeguato supporto logico-motivazionale, è apodittica e contraddittoria, e la statuizione non è nemmeno trasfusa nel dispositivo.

La sentenza è pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Restano assorbiti il quarto e quinto motivo del ricorso principale, l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato e i restanti motivi del ricorso incidentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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