Inammissibilità dell’appello per motivi nuovi e questione rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. V n. 7056 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la mancata pronuncia del giudice d’appello sull’eccezione di inammissibilità di un motivo di appello per novità non è censurabile ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 4, e 112 cod. proc. civ., trattandosi di questione rilevabile d’ufficio che sfugge alla preclusione di cui all’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la quale investe le sole eccezioni in senso stretto. L’accertamento della volontà delle parti sul contenuto di un negozio è indagine di fatto affidata al giudice di merito: la censura di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale non può risolversi nella mera contrapposizione tra la lettura del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico, con indicazione e localizzazione delle clausole rilevanti.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA per l’anno d’imposta 2007, emesso nei confronti di una ditta esercente l’attività di fabbricazione e installazione di porte, finestre e cancelli metallici. L’accertamento si fondava sulle risultanze di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, da cui emergeva che la contribuente non aveva esibito le fatture emesse in esenzione d’imposta con il sistema del reverse charge, ai sensi degli artt. 10 e 15 del d.P.R. n. 633 del 1972.
La Commissione tributaria regionale della Campania, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, rilevando che le fatture, prodotte solo in sede di accertamento con adesione, non potevano beneficiare del regime invocato, poiché la ditta aveva utilizzato e installato beni di propria produzione. La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per novità dei motivi. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, richiamando il principio per cui la questione è rilevabile d’ufficio e non ricade nella preclusione dell’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che riguarda le sole eccezioni in senso stretto. Il mancato esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile solo per le domande di merito.
Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 17, comma 6, lett. a), del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che il subappalto con fornitura di materia non escluderebbe il reverse charge. La Corte lo ha ritenuto inammissibile, perché la ricorrente non censurava l’interpretazione della norma ma il contenuto concreto dei contratti di subappalto.
Secondo il consolidato orientamento richiamato, l’accertamento della volontà delle parti è indagine di fatto riservata al giudice di merito. Chi deduce la violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. deve indicare le norme asseritamente violate e precisare in quale modo il giudice se ne sia discostato, non potendo limitarsi a contrapporre una diversa lettura a quella accolta nella sentenza impugnata.
Su questo profilo la Corte ha evocato il principio di autosufficienza del ricorso ex art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, cod. proc. civ., richiamando le Sezioni Unite n. 8950 del 2022. Il ricorso deve consentire alla Corte di comprendere l’oggetto della controversia e il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa; non basta allegare i documenti se non se ne trascrive il contenuto rilevante o non se ne localizzano le clausole.
Il terzo motivo, per motivazione apparente ex art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., è stato dichiarato infondato, avendo la CTR dato conto del controllo effettuato e dell’ammissione della stessa ditta. Il quarto e il quinto motivo sono stati rigettati: l’uno per non aver censurato la statuizione sull’ammissione della contribuente, l’altro per aver prospettato un’inversione dell’onere probatorio in contrasto con il principio di non contestazione. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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